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Al fine di chiarire alcuni dubbi e garantire la corretta e uniforme applicazione della disciplina vigente da parte delle stazioni appaltanti e degli Organismi di Attestazione, ritengo corretto affrontare alcune criticità attualmente presenti nei cosiddetti “Consorzi stabili”, in particolare:

Cumulo alla rinfusa nei Consorzi stabili 

La materia della qualificazione dei Consorzi stabili è stata oggetto, negli anni, di orientamenti oscillanti della giurisprudenza che il nuovo codice dei contratti pubblici ha tentato di comporre, in particolare, era stata segnalata l’opportunità di adottare una formulazione più chiara della norma che definisse l’esatto ambito applicativo del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili, chiarendo l’applicabilità del succitato meccanismo, senza limitazioni, per i contratti di lavori, servizi e forniture. 
Tale auspicio è stato realizzato dall’articolo 67, comma 2, lettere a) e b) dove è indicato che, per i consorzi stabili, in caso di appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono cumulati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; inoltre, nel caso di appalti di lavori, detti requisiti sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Ed ancora, nel comma 3 del medesimo articolo, si specifica che con riferimento alle autorizzazioni e agli altri titoli abilitativi, questi dovranno essere posseduti dal consorziato esecutore in quanto condizione necessarie per poter esercitare l’attività. 
La giurisprudenza più recente ha chiarito che è consentito ai consorzi stabili di far ricorso in modo generalizzato al cd. “cumulo alla rinfusa†ai fini dell’affidamento di servizi e forniture, e dunque di poter ben integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano state designate o meno in gara come esecutrici del contratto ed è quindi il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto. 
Inoltre, negli ultimi mesi, sembra essersi consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che conferma la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione, facendo presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato sopra richiamati. 
Partecipazione a più di un Consorzio stabile 
Con l’entrata in vigore del nuovo codice, è sorto il dubbio in ordine alla permanenza del divieto di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, che impediva alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. 
L’Autorità ha ritenuto che il divieto in questione debba considerarsi permanente, in considerazione delle seguenti ragioni di carattere normativo e di merito. Sotto il primo profilo si evidenzia la volontà del legislatore di far salva, in via transitoria, la disciplina previgente (risalente addirittura al decreto legislativo n. 163/2006) e nella stessa direzione, si richiama l’articolo 67, comma 8, del nuovo Codice, che definisce le modalità di qualificazione dei Consorzi Stabili, stabilendo che gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, dello stesso Codice. 
Tra gli atti adottati dall’ANAC rientrano i Comunicati del Presidente dell’8/06/2016 “Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nel periodo transitorio†e del 31/05/2016 “Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50â€, in cui è ribadito il divieto di partecipazione a più consorzi stabili.
Nel merito, si evidenzia che la partecipazione a un consorzio stabile presuppone l’intenzione delle imprese consorziate di operare stabilmente in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. D’altronde appare difficile concepire come tale vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell’impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l’effettività. 
Inoltre, una tale apertura avrebbe l’effetto di svilire proprio l’elemento della stabilità che contraddistingue questa tipologia di consorzi, finendo per assimilare gli stessi ad altre tipologie di aggregazioni caratterizzate, invece, dalla temporaneità del vincolo. 
Occorre considerare, altresì, che le risorse messe a disposizione del consorzio possono essere contestualmente utilizzate dalle imprese consorziate anche per partecipare alle gare in forma singola. Se a ciò si aggiungesse la possibilità, per le consorziate, di partecipare stabilmente a più di un consorzio, ne deriverebbe un aumento delle occasioni di contemporanea spendita dei medesimi requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte di più soggetti, con grave pregiudizio per l’effettiva capacità esecutiva. La possibilità di spendita plurima dei requisiti rappresenta una preoccupazione per il legislatore: l’articolo 67, comma 7, del codice, prevede infatti che possano essere oggetto di avvalimento i soli requisiti maturati dal consorzio (in proprio). Tale previsione è volta appunto ad evitare che i requisiti che discendono dall’esecuzione di un contratto (ripartiti tra consorzio e consorziate in forza di apposita delibera consortile) possano essere successivamente prestati a terzi, sulla base di diversi contratti di avvalimento sottoscritti (in qualità di impresa ausiliaria) dal consorzio affidatario e dalle singole consorziate. 
Mancata riproposizione della deroga che consentiva ai direttori tecnici delle imprese qualificate di conservare l’incarico presso la medesima impresa pur non essendo in possesso dei requisiti previsti
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 prevedevano una deroga in materia di dimostrazione dei requisiti professionali in favore dei direttori tecnici che, prima dell’entrata in vigore del Regolamento 34/2000, ricoprivano l’incarico per imprese iscritte all’Albo nazionale costruzioni. 
In particolare, era consentito a tali soggetti di mantenere l’incarico ricoperto anche in difetto dei requisiti di idoneità professionale più stringenti introdotti dagli stessi Regolamenti. 
L’articolo articolo 84, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, introdotto in sede di correttivo, aveva riproposto la medesima deroga, confermando la permanenza del previgente regime. 
Il decreto legislativo n. 36/2023 non prevede alcuna deroga in materia di dimostrazione dei requisiti del direttore tecnico. 
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale. 
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1°luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. 
La verifica triennale e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità dovranno essere svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’attestazione originaria. 

A leggere quel provvedimento sembrerebbe che questo sistema della patente a punti per i cantieri possa rappresentare qualcosa di meritoscratico, sì… per incentivare le imprese che dimostrano in maniera seria di concretizzare quelle misure di prevenzione per migliorare la sicurezza durante le fasi di lavoro.

L’hanno chiamata “patente a crediti“ e dovrebbe avere un punteggio iniziale di 30 crediti, con una dotazione minima per operare, pari o superiore a 15 crediti.

Questo limite funge di fatto da indicatore per comprendere l’idoneità di quell’impresa che opera nel settore edilizio e come avtrete comrpeso, tale punteggio viene preso in considerazione dalle Committenze, siano esse pubbliche o private, nel momento in cui si trovano a dover assegnare un appalto o anche semplici incarichi.

Quindi, il punteggio acquisito diventa un criterio di valutazione che si somma ai tradizionali parametri di selezione, come l’offerta economica e la competenza tecnica.

L’idea – in questo post mi limito semplicemente ad esporre l’argomento, mi riservo nei prossimi giorni di evidenziare l’ingannevole e fallace metodologia che si nasconde dietro questa soluzione  – è quella di favorire le imprese più professionali,  quelle in particolare che finora hanno adottato standard di sicurezza elevati… 

Ah… 😂😂😂😂😂 già mi vien da ridere, comunque contuniamo…

Secondo l’ideatori di questa patente a punti, si dovrebbe contribuire ad elevare il livello generale di sicurezza in particolare in quel settore più a rischio e cioà quello edile!!!

Ed allora, come riportato nella bozza del decreto, la patente sarà rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo naturalmente il soddisfacimento dei requisiti richiesti da parte del responsabile legale dell’impresa o del’imprenditore autonomo (si son dimenticati di tutte quelle “Teste di legno” che poi sono la maggior parte deghli attuali nostri amministratori…).

Certo, verranno verificate le iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed i vari adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37 e gli adempimenti degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi(cioè… non è vcambiato nulla… anzi, resta tutto inalterato, con i reali problemi di cui nessuno, a leggere dai media, vuole affrontare)!!!

A seguire… (a questa è la mia preferita, sì… bellissima) il possesso regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (vabbe… diciamo quindi che già un buon 50% dell’imrpese può iniziare a chiudere…) ed anciora il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – (per esperienza posso dire che la maggior parte delle imrpse non lo non possiede ed anche quando ne hanno uno – solitamente un copia e incolla di qualche altro – quel documento non evidenzia la data certa e ancor peggio, non è stato negli anni aggiornato…);

Ma per il governo sono questi i criteri fondamentali a garantire la conformità alle normative vigenti e ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro e regolare per le imprese e per i lavoratori, dipendenti e  autonomi.

Ora viene la parte interessante… preannunciò che già qualche amico mi ha chiamato su metodologie “ambigue” in corso di studio per fuorviare quelle limitazioni… sto parlando dell’esonero per le imprese certificate SOA, le quali essendo in possesso dell’attestato di qualificazione, ovvero della qualificazione che autorizza un’impresa del settore delle costruzioni a concorre alle gare d’appalto pubbliche, non sono tenute al possesso della patente a punti per la sicurezza sul lavoro.

Su quest’ultimo punto vorrei ricordare come l’ultima impresa di cui abbiamo contato le vittime era certificata, tanto d’aver eseguito nel corso degli anni intervemnti considerevoli quali complessi residenziali, edifici commerciali, installazioni industriali, strutture socio-sanitarie ed anche plessi scolastici…

Quindi, di quale particolare qualificazione stiamo parlano, i soggetti esecutori di quei lavori pubblici il più delle volte non sono neppure quelli riportati nei documenti e quindi di quali requisiti di conformità stiamo parlando… 

Comunque… ritornando alla patente, quando un’impresa riceve – per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza – delle sanzioni, ecco che il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. 

Se poi viene riconosciuta la responsabilità per un incidente mortale si perdono 20 crediti (sì soltanto…), mentre l’infortunio causa un’inabilità permanente al lavoro, allora si perdono 15 crediti e se la conseguenza determina un fermo di oltre quaranta giorni, ecco che allora scattano altri 10 crediti…

Prepariamoci quindi, a breve non ci saranno più morti, chissà… molti spariranno nel nulla, operai e impiegati saranno ricercati nel programma “Chi l’ha visto“, già… come la maggior parte di quei cinesi, che ogni giorno muoioni, difatti… dove vengono seppelliti??? A saperlo… certo se chiederete in girovi risponderanno che la maggior parte di loro è stata tumulata nella propria terra d’origine, ma sarà d’avvero così???

Ed infine l’Ispettorato del lavoro che nei casi di morti bianche o inabilità permanenti potrà  sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi!!!

Ah… come accade per la patendi guida, anche qui i crediti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta. 

La patente inoltre verrà incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori.

Ovviamente in caso di perdita totale dei punti, le conseguenze saranno per l’azienda disastrose, la perdita di tutti i punti potrebbe comportare la chiusura immediata del cantiere escludendo l’impresa a partecipare a future gare d’appalto oppure di ottenere finanziamenti pubblici per un periodo di due anni…

Vi saranno infine altre misure da adottarsi nei cantieri e nei luoghi di lavori per quanto concerne la sicurezza, dobbiamo attendere l’approvazione del testo finale… 

Ho come la sensazione che finirà come sempre in questo Paese a “tarallucci e vino” e vedrete fatta la legge, trovato l’inganno e tra qualche anno saremmo quì a parlare di un nuovo filone, già quello mai conclusosi delle inchieste giudiziarie!!!

Leggendo tutte quelle restrizioni viene da pensare che forse è meglio assumere un soggetto a modello “Totò”: quantomeno egli proteggerà la vostra impresa da future disgrazie!!!

Le vittime di Firenze hanno provocato un grido di allarme all’attuale Governo, d’altronde quest’ultima tragedia ha evidenziato per l’ennesima volta, come il sistema finora utilizzato e le normative vigenti 81/09 e s.m.i. non funzionassero a dovere…

Sono d’accordo con il segretario della Cgil Landini che ha dichiarato:  «Chiediamo che si apra una trattativa seria, di annunci, di chiacchiere ne ho già sentite anche troppe»!!! 

E così urgentemente il Consiglio dei ministri ha varato delle nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nei cantieri edili e tra gli argomenti posti in esame è stato proposto un inasprimento delle sanzioni per coloro che non rispettano le regole in materia di sicurezza sul lavoro e un totale riesame degli aspetti penali.

Ecco quindi che nella bozza del decreto legge Pnrr è comparsa la cosiddetta “patente a crediti” per la sicurezza nei cantieri, una misura che entrerà in vigore dal primo ottobre 2024 e si propone di instaurare degli standard di sicurezza più elevati sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

L’obiettivo fondamentale è quello di promuovere una cultura della sicurezza diffusa e rigorosa all’interno del settore edilizio, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti sul lavoro.

Ecco quindi che con l’introduzione della patente, il Governo ambisce a migliorare le condizioni di lavoro nel comparto edilizio, garantendo la protezione degli operatori e del pubblico in generale. 

In vista di nuove disposizioni normative è opportuno quindi assicurare una gestione responsabile dei luoghi di lavoro e dei cantieri per non incorrere in pesanti sanzioni. 

Quindi, che cos’è questa “patente a crediti” per i cantieri???

Come funziona?

A chi verrà rilasciata?

Verranno esonerate le imprese già certificate SOA?

Nei casi di inadempienze accertate cosa accadrà?

Quali decurtazioni e sanzioni verranno applicate?

Ed infine nel caso di incidenti quali provvedimenti verranno intrappresi? 

In questi giorni farò in modo di rispondere ai quesiti sopra riportati, ma soprattutto motiverò il perché quest’ultimo “fantastico” lampo di genio, da parte delle nostre “incompetenti” figure istituzionali, evidenzi pienamente quella loro mancata preparazione su quanto avviene all’interno di quei luoghi di lavoro, un ambito lavorativo totalmente diverso da qualuque altro, che presenta tutta una serie di rischi difficili non solo dal prevenire, ma soprattutto da controllare!!!

Ed è solo grazie all’esperienza “pluriennale” posta in campo dei suoi responsabili, formatori e addetti alla gestione della sicurezza sul lavoro, che finora si è riusciti in questi lunghi anni, nella maggior parte dei casi, ad evitare il peggio…  

A domani quindi…