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Ascoltavo stasera il Tg sulla conferenza stampa del proprietario della villetta di Casteldaccia, per ribadire che Egli non ha responsabilità sulle vittime strappate via dal fiume Milicia…
Se avessi saputo quello che sarebbe successo, mai avrei dato le chiavi a Giuseppe (l’uomo che ha perso tutta la sua famiglia…), mai, mai, mai”, è con questo dolore che prova a difendersi… 
Certo ora è facile colpevolizzarlo, già… sono tutti lì in fila a condannarlo, sono in molti a voler tirare quella pietra, ma senza esimerlo per aver realizzato quella costruzione abusiva, mi sono chiesto:  “ma dov’erano tutti gli altri colpevoli”???
E sì… poiché in questa tragedia, sono in molti a dover rispondere e non soltanto quel proprietario, certamente il primo responsabile di quell’abusivismo, ma ripeto, non il solo…
Dice bene quando dichiara: “se avessi saputo“…
Già se avesse saputo… ma chi avrebbe dovuto dirgli che in quei luoghi era meglio non costruire???
Chi avrebbe dovuto avvisarlo dei rischi che quella individuata ubicazione presentava???
Sicuramente ci sarebbe potuto arrivare da se… non vi è dubbio, ma se per ipotesi quell’individuo non fosse stato realmente capace di comprendere a quali pericoli stava ponendo se stesso, la propria famiglia ed oggi ahimè quegli sfortunati inquilini???
Dov’erano tutti gli altri??? Già dov’erano tutti coloro che avrebbero dovuto dissuaderlo dal realizzare quella costruzione abusiva o certamente ne avrebbero dovuto impedire la costruzione???  
Si… ditemi dov’erano???
Chi…??? Ma come chi??? Minc… anche voi fate finta di non comprendere…
Ed allora iniziamo…
Innanzitutto, saranno stati coinvolti alcuni miei colleghi…
Qualcuno di loro avrà realizzato un progetto o anche semplicemente una bozza, niente di definitivo, ma certamente quel proprietario avrà avuto bisogno di comprendere in quali modi realizzare quella villetta e quindi si sarà rivolto ad un amico ing., architetto o anche a un semplice geometra…   
Certo, qualcuno ora potrebbe obiettare: “questo nel caso in cui avesse voluto presentare il progetto per le necessarie autorizzazioni o per sanare successivamente quanto costruito abusivamente…
Ma si… ammettiamo quindi che nessuno di loro è stato ufficialmente o ufficiosamente coinvolto, ma quanto sopra, resta sempre una circostanza alquanto difficile da credere…
Quindi se non vi è un progetto, nessuno all’interno di quegli uffici pubblici era a conoscenza di quella realizzazione: sì ipotizziamo che quano sopra sia corretto…
Ma il proprietario, com’è logico che sia, avrà pure chiamato un impresa a realizzare quell’opera ed anche in questo caso, l’affidataria di quei lavori, non si minimamente chiesta se vi fosse una regolare autorizzazione a costruire, ma come penso, avrà creduto sulla parola che fosse tutto in regola e ha iniziato i lavori e li ha portati a compimento…
Strano vero… che anche a questo “pseudo” imprenditore non sia venuto il dubbio che forse quel luogo, non fosse un luogo adatto per costruire una villetta…
I lavori iniziano e cominciano ad arrivare le forniture necessarie alla sua realizzazione, immagino ci sara stato un via vai di operai, di mezzi d’opera, autisti, ma nessuno tra loro ha avuto l’idea di parlare con quel proprietario, dissuaderlo quantomeno per fargli cambiare idea…
Vista come è andata, penso che nessuno abbia avuto questa ispirazione o forse più probabilmente, hanno preferito soffocarla!!!    
Continuando… ci sarà stato certamente qualcuno che passando da quelle parti, si sia accorto di quei lavori… parlo della gente comune, chissà qualche cacciatore, pescatore e perché no, forse anche qualche pubblico ufficiale, ma come sempre avviene in questa terra, nessuno ha avuto il coraggio di rappresentare a chi di dovere quanto visto…  
Sicuramente ciascuno di essi, avrebbe potuto rivolgersi a quel proprietario imprudente, per sconsigliarlo dal realizzare quella costruzione. 
NO!!! Nessuno a detto niente, come sempre da noi, ognuno si sono fatti i caz…. propri!!! 
Ah… finalmente la villetta sta per essere completata… 
Starete pensando che ho finito con quel lungo elenco di chi sapeva e non ha fatto niente??? 
No… tranquilli, mettetevi comodi, la lista ancora non si è conclusa!!!
E si… perché ora passiamo alle utenze: luce, acqua, gas…
Perché, credevate che quella struttura ne fosse sprovvista e che quei loro proprietari vivessero al loro interno come ai tempi del medioevo…???
No… qualcuno si è recato lì ed ha provveduto ad alimentare quella abitazione, senza richiedere le necessarie concessioni – ma come sempre avviene da noi – a nessuno di quei tecnici è venuto il dubbio che qualcosa non fosse in regola e ancora una volta, nessuno ha manifestato a quel proprietario i propri dubbi sulla posizione di quella struttura e che molto probabilmente quel luogo non fosse sicuro???
Nessuno a detto niente e alla fine, gli allacci sono stati realizzati!!!
Ah… finalmente abbiamo finito??? 
E no… ancora no, perché nel frattempo, in quel Comune fortemente “attento ed impegnato” nel gestire la cosa pubblica, ecco giungere (finalmente) la notizia che qualcuno ha realizzato (nel frattempo…) una costruzione abusiva all’interno di un fossato, già un ex corso d’acqua… 
Ecco quindi tutta una serie di soggetti che si uniscono a quanti sopra, affinché si attuino tutti quei necessari provvedimenti, e non sto parlando di quella “indiscutibile” demolizione, finita come sappiamo nelle aule giudiziarie…  
No… ciò che bisognava fare era immediatamente proibirne l’ingresso, proprio a quei suoi proprietari!!!
Un provvedimento fondamentale per salvaguardare la loro incolumità, dal momento che fino a quel momento o forse dovrei dire… fino ad oggi,  nessuno li aveva avvisati del pericolo che correvano…
“Mai, mai, mai… sì mai avrebbe dato quell’uomo le chiavi se solo qualcuno gli avesse semplicemente parlato, per fargli comprendere…”. 
Già, se tutti coloro che (a differenza sua…) sapevano, avessero semplicemente parlato, forse chissà tutto ciò, non sarebbe mai accaduto!!!
Solitamente sono le assicurazioni a non rispettare gli accordi stipulati… vedasi ad esempio alcune polizze tra cui quelle del ramo vita (o infortuni) oppure per danni a beni materiali, ed anche ahimè… nel ricercare somme non dovute, a soggetti che nulla hanno a che fare con esse..  
In questo caso però ad essere state fregate… sono state loro!!!
Già, il gruppo di professionisti, erano circa in venti, avevano escogitato il sistema di simulare incidenti stradali, il tutto condito dalla complicità di quegli abituali “colletti bianchi” tra medici, infermieri ed anche avvocati (ultimamente stiamo assistendo ad un nutrito gruppo di quell’ordine, che viene con molta assiduità sempre più coinvolto, per fortuna che tra essi, esistono anche professioni seri e onesti… ed il sottoscritto ha il piacere di conoscerne qualcuno…)!!!
Ritornando al raggiro, questi “signori”, procuravano alle false vittime dei proficui risarcimenti da parte delle compagnie assicurative….
Sono scattate le misure cautelari con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di numerose compagnie assicurative RC auto, corruzione e sostituzione di persona e falso: in sei sono finiti in carcere, 10 ai domiciliari ed altri 4 sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria… 
Dalle informazioni riportate, il danno alle assicurazioni, ammonterebbe ad oltre un milione di euro…
Si è saputo dalle indagini che il tutto era preparato nei migliori dei modi… tanto da fare concorrenza ad una fiction d’azione: il gruppo infatti, predisponeva i sinistri in dei giorni stabiliti, quello in cui tutti gli appartenenti a quel gruppo erano di turno… 
La scena era pronta… gli incroci stradali pure, i mezzi da far scontrare anche e gli attori partecipanti completavano il film…
Ovviamente, appena giunti nelle strutture ospedaliere vi erano di turno quegli ortopedici associati… che effettuavano quelle necessarie operazioni e prendevano atto dei sinistri, documenti che poi finivano nelle pratiche di risarcimento. 
Molti di quegli “attori” si è scoperto risultavano aver partecipato a decine d’incidenti stradali, anche con gli stessi automezzi…
Ed infine… ecco la stipula dei documenti necessari, la redazione dei falsi certificati diagnostici, l’attestazione di cure fisioterapiche, necessarie ad incrementare appositamente gli importi di risarcimento da parte delle Compagnie di Assicurazione… ed infine il gruppo dei legali, che allestiva quanto necessario e si predisponeva ad una eventuale mediazione, prima di essere costretti a dover procedere con una eventuale causa civile, a cui avrebbero ovviamente, in caso di vittoria, aggiunto le proprie commissioni…

Mi permetto di riportare un articolo interessante, pubblicato su “puntosicuro.it” a cura di Gerardo Porreca, che analizza la sicurezza sul lavoro, in particolare, le responsabilità del committente proprietario dell’immobile.
In tema di prevenzione il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa sia pure unica alla quale ha affidato i lavori. 
Si fa sempre più stringente la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nei confronti del committente di un’opera edile ritenuto dalla stessa in occasione di precedenti sentenze il “deus ex machina” della organizzazione del cantiere installato per la realizzazione per suo conto di un’opera edile. 
Questa volta tale figura è stata individuata nel proprietario di un appartamento che ha incaricato un’impresa edile per la ristrutturazione dello stesso e che ha visto accadere nel cantiere stesso l’infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’ impresa affidataria.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha precisato la suprema Corte nella sentenza, il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa, sia pure unica, alla quale ha affidato i lavori sia nella fase di scelta dell’impresa, essendo a suo carico la verifica della sua idoneità tecnico professionale, sia nella fase di realizzazione dei lavori, essendo tenuto a controllare l’adozione da parte dell’impresa stessa delle misure generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione:
La Corte d’Appello ha confermata la sentenza di condanna resa dal locale Tribunale nei confronti del proprietario di un appartamento quale responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore dipendente dell’impresa affidataria il quale, nel corso di alcuni lavori per la rimozione dei pannelli solari collocati sul tetto dell’appartamento del committente, era precipitato da un’altezza di oltre otto metri, riportando lesioni personali gravissime alle quali era seguito il decesso.
All’imputato era stata contestata, quale committente, una condotta improntata a negligenza e imperizia con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per avere omesso, in particolare, di verificare, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. a del D. Lgs. n. 81/2008, l’ idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice (il cui datore di lavoro era stato processato separatamente). 
Nel capo di imputazione era stata indicata la normativa antinfortunistica la cui violazione era stata ascritta al datore di lavoro e era stato contestato precisamente di aver omesso di redigere il piano operativo di sicurezza in relazione alla valutazione di tutti i rischi presenti in cantiere, di avere omesso di adottare, per l’esecuzione dei lavori in quota effettuati sulla copertura dell’edificio, adeguate impalcature atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose, di avere omesso di impartire ai lavoratori dipendenti un programma di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta e di avere omesso di impartire ai lavoratori dipendenti una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e rischi riferiti alle mansioni.
La Corte territoriale ha respinto il ricorso presentato dall’imputato, ad eccezione della parte relativa all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ed ha ritenute corrette sia l’imputazione formulata a carico dell’imputato, sia le argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di condanna, atteso che il committente, qualora avesse richiesto la esibizione della documentazione prevista dalla legge, avrebbe facilmente accertato che l’impresa affidataria agiva in spregio delle norme in materia di prevenzione e non aveva adottato alcuna regola a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che i lavori in quota venivano eseguiti senza alcun presidio di protezione. 
Quanto alla consapevolezza della situazione di pericolo in cantiere, la Corte di Appello aveva valorizzata la circostanza che l’imputato aveva avuto immediata percezione delle condizioni in cui lavoravano gli operai, per la sua costante ingerenza nello svolgimento dei lavori e la sua assidua presenza sul cantiere. 
La stessa Corte di Appello, inoltre, pur rilevando un limitato concorso di colpa del lavoratore infortunato, il quale aveva imprudentemente “lanciato” verso il basso il pannello solare smontato senza prima frantumarlo con una operazione che gli aveva fatto perdere l’equilibrio, aveva escluso che tale condotta avesse interrotto il nesso di causalità tra le omissioni contestate all’imputato e l’evento. 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della Corte di Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia lamentando, come motivazione principale, che la Corte di Appello aveva compiuto in maniera acritica la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove, rifacendosi a quanto già argomentato dal Tribunale, senza rispondere in maniera puntuale ai motivi di appello.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per una manifesta infondatezza dei motivi. 
Con riferimento all’osservazione che la Corte di Appello si era limitata a rifarsi per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove a quanto già argomentato dal Tribunale senza rispondere ai motivi dell’appello, la suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, sia in caso di omesso controllo all’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoroâ€.
“Dal committente non può tuttavia esigersiâ€, ha così proseguito la Sez. IV, “un controllo pressante, continui e capillare sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericoloâ€.
I giudici di merito, secondo la suprema Corte, hanno fatto corretta applicazione di tali principi avendo posto in evidenza che il committente dei lavori e proprietario dell’immobile, si recava frequentemente sul cantiere, concordando e dando direttive al titolare della ditta in ordine ai lavori da svolgere, ed avendo così modo di percepire direttamente le modalità di esecuzione. 
In particolare la Sez. IV ha posto in evidenza che il committente, secondo la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, si era recato personalmente all’interno dell’immobile per verificare lo stato dei pannelli solari e, dopo essere salito sul tetto attraverso la scala ed aver constatato che i pannelli erano danneggiati, aveva dato direttive al titolare della ditta appaltatrice per la rimozione dei pannelli medesimi e la sostituzione con apposite tegole.
Dunque l’imputato aveva avuto modo di apprezzare di persona le modalità di svolgimento delle varie attività lavorative e l’assoluta assenza di dispositivi di sicurezza, ed in particolare, la mattina dell’infortunio, recatosi sul posto, aveva verificato direttamente l’assenza di ponteggi o dispositivi di sicurezza idonei a prevenire il rischio di cadute o precipitazioni di cose o persone, e la circostanza che i lavoratori fossero saliti sul tetto servendosi solo di una scala appoggiata alla parete, senza il montaggio di impalcature e l’utilizzo di imbracature.
Le plurime e gravi irregolarità presenti in cantiere, ha fatto osservare la Corte di Cassazione, sarebbero state immediatamente appurate dal committente qualora egli avesse rispettato l’obbligo normativamente previsto di verificare in primo luogo l’idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, e ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi carenze ed omissioni dell’impresa affidataria rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.
Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ha così concluso la suprema Corte, sono state pertanto considerate immuni da vizi logici e giuridici e conformi ai principi di diritto dalla stessa affermati per cui le censure del ricorrente sono state considerate manifestamente destituite di fondamento. 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese in favore delle parti civili come da dispositivo.
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 55180 del 29 dicembre 2016 (u.p. 16 novembre 2016) – Pres. Romis – Est. Menichetti – Ric. C.S. 
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa sia pure unica alla quale ha affidato i lavori.

E’ quanto emerso dall’inchiesta sulle morti per inalazione d’amianto negli stabilimenti della Olivetti…
I pericoli erano stati scoperti nel 1981 ma fino al 1987 nessuna precauzione era stata adottata per la salvaguardia dei dipendenti…, anzi la negligenza era talmente ampia che le fibre di polveri d’amianto erano presenti anche nella sala mensa…
Adesso la famiglia De Benedetti rischia il processo per omicidio colposo.
Già attraverso tutta una serie di mancate procedure quali la formazione e prevenzione del personale dipendente, il mancato utilizzo di Dpi individuali e collettivi, si è permesso ai lavoratori di continuare ad operare al massimo di rischio, situazione questa che ha contribuito all’aumento in percentuale di tumori e soprattutto di morti accertate…

Un prodotto quello dell’amianto utilizzato nel ns. paese in maniera indiscriminata, posto ovunque e ritenuto perfetto per alcuni usi tanto da essere utilizzato in maniera massiccia nelle industrie, in edilizia, e nei trasporti…

Sono state proprio le caratteristiche dell’amianto e soprattutto il basso costo di lavorazione ad averne favorito l’impiego in numerosi campi e in oltre 3000 prodotti differenti. 
Manufatti e oggetti venivano trattati per fungere da isolante termici nelle centrali termiche e/o termoelettriche, nelle industrie chimiche, siderurgiche, edili, nella produzione di conglomerati cementizi ed anche per quei prodotti realizzati in ceramica, vetro e laterizi…
Inoltre, nelle abitazioni quali frigoriferi o impianti di climatizzazione, pannelli fonoassorbenti o di rivestimento nel soffitto, serbatoi d’acqua e tessuti ignifughi per arredamento come tendaggi e tappezzerie…
Inoltre sono all’interno di carta e cartone, filtri per purificare, negli stessi filtri delle sigarette o delle pipe, negli assorbenti igienici e nelle suole interne delle scarpe… ed ancora in abbigliamento ignifugo e non come feltri per cappelli, cachemire sintetico, coperte, grembiuli, giacche, pantaloni, stivali, ecc..
Nei teatri, nelle auto in particolare nei freni e nelle frizioni, negli schermi parafiamma, nelle guarnizioni e per finire solo con la lista… anche nei giochi dei bimbi, 
Ovunque questo materiale killer è stato utilizzato e per decenni nessuno si è mai preoccupato dei suoi possibili effetti collaterali…, nessuno ha mai verificato o vigilatore su questo materiale o sul suo impiego…
Nessuna valutazione dei rischi è stata realizzata da parte della società per capire a quali rischi il proprio personale andava incontro… anzi si è continuato a costruire capannoni con questo materiale…
Inoltre ad aggravare i rischi presenti nelle strutture, vi è anche un particolare prodotto usato durante le lavorazioni, la cosiddetta tremolite… una forma di talco che conteneva al suo interno polveri d’amianto, le stesse analisi dimostreranno che il talco usato, possedeva una concentrazione 500 volte superiore il limite massimo prestabilito negli U.S.A.
Nessuna misura di sicurezza e protezione è stata utilizzata per prevenire questo grave rischio, a cominciare dal modificare lo stesso talco dalla catena produttiva di trasformazione…
Il problema dell’amianto non soltanto sanitario ma anche ambientale…
Il fatto stesso di essere stato così massicciamente utilizzato ne fa una delle sostanze più devastanti nel nostro paese, del mondo del lavoro.
Per risolvere ancora oggi questo problema, non è sufficiente mettere in sicurezza o confinare/bonificare i materiali contenenti amianto dagli edifici rimuovendoli, occorre infatti anche smaltire correttamente i rifiuti prodotti.
Si stima che in italia ci siano dai 20 ai 30 milioni di tonnellate i materiali ancora presenti su tutto il territorio e che nei prossimi anni, con il procedere delle bonifiche, diventeranno rifiuti da smaltire.
Ora che la procura d’Ivrea ha fatto riemergere il problema, sono tutti lì pronti a scaricarsi le colpe e ad accusare i responsabili della vicenda, ma in quel periodo mi chiedo, i responsabili degli uffici Inail, Istituto Superiore di sanità, l’ufficio igiene e Sicurezza, l’ispettorato del lavoro,  dov’erano… come è stato possibile che nessuno si sia mai preoccupato di fare dei controlli, delle analisi, di relazionarsi con quanto svolto in altri paese, di valutare attraverso altre ricerche universitarie la possibilità su eventuali rischi… ecco…  dov’erano tutti…
Come al solito, come sempre dopotutto… non c’è mai nessuno che parla… ognuno cerca di fare sempre “i propri cazzi…”, sperando così, di restare in equilibrio, come si dice…con due piedi in una scarpa… così facendo, potrà continuare a vivere la propria vita in modo del tutto anonimo e certamente senza doversi addossare mai, alcuna propria responsabilità…
C’è un detto che fa proprio al caso in questione è rappresenta la storia di quattro individui: Ognuno, Qualcuno, Chiunque e Nessuno. 
Bisognava fare un lavoro importante e si chiese a Ognuno di occuparsene. Ognuno si assicurò che Qualcuno lo facesse. Chiunque avrebbe potuto occuparsene, ma Nessuno non fece mai niente. Qualcuno s’arrabbiò perché considerava che per questo lavoro Ognuno fosse responsabile. Ognuno credeva che Chiunque potesse farlo, ma Nessuno mai si rese conto che Ognuno non avrebbe fatto niente. Alla fine Ognuno rimproverò Qualcuno per il fatto che Nessuno non fece mai quello che Chiunque avrebbe dovuto fare. 
Ecco questo è proprio il nostro paese!!!
   
C’è una ragione che conferma la necessità di controllare in maniera più incisiva il nostro paese???
Mi da l’impressione che, sia di fondamentale importanza che il sistema resti blindato, sotto controllo, cioè, che quanti oggi ne sono addetti alla sorveglianza, vigilino il territorio in maniera minuziosa, verificando in ogni momento un qualche evento ( se pur limitato ) di tensione sociale…
Per cui, si tenta così di soffocare ogni qualsivoglia protesta, anche sfortunatamente per quelle manifestazioni che potremmo definire “legittime”, quali ad esempio quelle portate avanti da associazioni anti-racket, ecc.., 
Le possibilità di esprimere con azioni eclatanti le proprie ragioni, sono ormai ridotte al lumicino…
Non bisogna incentivare e soprattutto autorizzare alcuna manifestazione, la paura infatti è quella di poter dare sfogo a insurrezioni popolari, che soprattutto in questo grave periodo di crisi, potrebbero sfociare in disordini e contestazioni che, se non “contenute”, aprirebbero un varco per quanti da infiltrati, si introdurrebbero per dare inizio a quei possibili scontri di guerriglia…
E’ quindi… di quali pericoli oggi la nostra democrazia ha timore???
Forse, per quanto sta già accadendo in altri paesi europei, cioè, della nascita di nuovi gruppi anarchici che attraverso la violenza e grazie ai loro gruppi eversivi, tentano di creare quei presupposti per riproporre, teorie e movimenti, che fondano la loro ideologia estremista, su principi radicali, razzisti e antidemocratici…
Dottrine che la storia ci ha insegnato a cosa poi hanno portato…
I nostri servizi segreti, grazie ai propri investigatori, sospettano che una eventuale escalation di violenza, potrebbe anche essere sostenuta da altri paesi mondiali, per finalità terroristiche, sia economiche che di eversione…
Per cui, tutti i pretesti sono buoni, l’importante per questi gruppi e poter riproporre quei cosiddetti “anni di piombo” dei primi anni 70′, per tenare di sovvertire questo nostro sistema, creando quei presupposti, attraverso cui poter tentare di giungere al potere…
Certo quanto sopra, sembra uscire da uno di quei libri di Tom Clancy ( purtroppo da poco scomparso…) ma la verità non è poi così lontana come potrebbe sembrare…
Ovviamente, in un momento di crisi come quello che il nostro paese sta vivendo e con una condizione e qualità di vita che va sempre più peggiorando, bisogna capire che soltanto attraverso scelte politiche giuste ed un corretto controllo della finanza pubblica, si può tentare di mettere al riparo da ogni pericolo, quest’attuale rischio di disagio sociale…