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Con “deficit” in economia, si indica la situazione economica di un’impresa nella quale i costi superano i ricavi oppure di un ente pubblico nel quale le uscite superano le entrate!!!

L’uso più frequente del termine “deficit” riguarda essenzialmente il settore pubblico, dove per l’appunto si parla di deficit pubblico con riferimento alla differenza tra i costi dell’amministrazione statale, compreso il pagamento degli interessi sul debito pubblico e le entrate derivanti dalle imposte dirette e indirette versate da imprese e singoli cittadini…
Una cosa è certa, le politiche dei nostri governi in tutti questi anni, sono state fallimentari… in quanto – se pur ci hanno permesso di sopravvivere – non sono state in grado di realizzare alcuno sviluppo economico ed il paese è rimasto indietro di dieci anni… 
Da quanto sopra è evidente che vi sia la necessità di realizzare nuove politiche radicali!!!
Si di positivo c’è che il tasso di crescita del PIL nel nostro paese, ha eguagliato lo scorso anno, quello di Francia e Regno Unito raggiungendo l’1,6% e dovrebbe scendere all’1,4% quest’anno e all’1,1% al prossimo. 
Ma questa discesa è spiegata non con politiche che hanno invertito quei problemi strutturali, bensì quanto sopra è spiegato sia da un calo della crescita globale che dai mancati investimenti pubblici che negli ultimi anni sono stati ridotti a causa delle norme in materia di appalti pubblici e dai rigidi limiti di spesa.
Va inoltre aggiunta la presenza nel paese di una diffusa evasione fiscale, di un clientelismo corruttivo nella vita pubblica e la presenza di un nepotismo nel settore privato!!!
Non parliamo poi delle banche; la maggior parte di esse sono piene di debiti a causa dei prestiti compiuti o dei titoli acquistati (per di più carta straccia) appioppati successivamente ai loro clienti, mentre la parte restante è stata affrontata dai governi passati, sostenendo quelle banche e aiutandole nel diminuire i propri debiti, il tutto ovviamente a carico dei cittadini!!!
Ho letto sul delicato stato delle banche italiane e di come la maggior parte di esse possiedano 165 miliardi di capitale proprio, contro all’incirca 130 miliardi di crediti deteriorati netti, il che ovviamente implica un capitale in eccesso di 35 miliardi di euro!!!
Ne consegue che ci sarebbero oggi dei forti dubbi sulla solvibilità delle banche italiane, considerato che i prestiti totali delle banche ammontano a oltre 350 miliardi di euro…
I rischi  di una debacle sono evidenti: da un lato vi sono i nostri imprenditori che stanno cedendo i propri marchi alle holding internazionali, dall’altro gli investitori stranieri che osservando questa nostra attuale realtà, preferiscono rischiare le proprie finanze in altre nazioni!!!
Se si vuole invertire la rotta, se si vuole evitare una debacle finanziaria c’è bisogno di scelte coraggiose e ahimè impopolari, ma solo così, attuando quelle riforme necessarie, si potrà finalmente ritornare su quei parametri finanziari che hanno portato il nostro paese ad essere tra i migliori del mondo…
E’ tempo di sbracciarsi e di dare il meglio di se: basta più proclami inutili da quei palchi, basta con opposizioni sterili che ci hanno condotto fin dove siamo, basta con un’Italia divisa in due gruppi… con una parte, la più estesa e anche più povera e dall’altra, un gruppo ristretto legato alle caste, a cui non interessa minimamente le sorti di questa nazione!!!
Il problema è che bisogna fare presto… anzi di più: prestissimo!!!


La lista è naturalmente “provvisoria”, poiché ogni giorno in continuo aumento…

Ovviamente tra quei nominativi, una grossa fetta è rappresentata dai nostri politici, ma anche da quanti fanno parte di quel apparato istituzionale…
Già, i nomi ci sono tutti…  e la cosa assurda, è che tra questi, troviamo anche alcuni Magistrati, arrestati, inquisiti o semplicemente sospettati… sì… una categoria quelle delle toghe, a volte amata ma il più delle volte odiata dagli stessi cittadini, a seconda dei periodi storici… 
I reati in genere a cui assistiamo sono diversi e vanno dalla corruzione, collusione con la criminalità organizzata, interesse privato in atti d’ufficio, associazione per delinquere, tangenti negli appalti, abuso d’ufficio, bustarelle varie, fino a giungere ai processi addomesticati per assolvere e/o scarcerare quegli uomini legati ad associazioni criminali… 

Ovviamente servono a poco i trasferimenti d’ufficio oppure i procedimento disciplinari, perché quando uno è marcio dentro… continuerà ad esserlo successivamente anche in altri uffici!!! 

Comunque, la parte più consistente, in particolare nella nostra regione, è rappresentata da coloro che fanno parte di quell’associazione mafiosa… cioè, da quanti promuovono, dirigono e organizzano quell’associazione stessa, da tutti coloro che facendone parte direttamente, si avvalgono di quel vincolo associativo, per poter usare quella forza coercitiva dell’intimidazione…
Poi c’è il resto dei soggetti, quelli che non fanno parte direttamente dell’organizzazione, ma che si sono assoggettata ad essa al solo scopo, di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione degli appalti o comunque il controllo di quelle attività economiche, da cui si ottengono concessioni, autorizzazioni, e servizi pubblici, al fine di realizzare profitti o vantaggi, certamente ingiusti per sé o per altri…
D’altronde queste attività economiche, gestite dai soliti “prestanome” (e sì… peraltro come come far finta che ancora oggi, nel 2018, la maggior parte di queste, non sia di fatto, sotto il controllo di quel gruppo “tentacolare”…), intendono assumere il controllo del territorio, garantendo a differenza dello Stato, quei posti di lavoro ricercati dai cittadini, gli stessi che poi successivamente, garantiranno quel flusso di voti necessari, per gli amici politici proposti… certamente “corrotti”!!!

Inoltre, grazie a queste società “affiliate”, si potranno ripulire tutte le somme ricevute dalle attività illecite, per finanziare, in tutto o in parte, sia le stesse, oppure per procedere a realizzarne di nuove, dall’apparenza  “limpide”, ma ovviamente controllate dal gruppo “Cosa Nostra Spa“…
Si… qualcuno vorrà provare a illuderci elencando i provvedimenti messi in atto, dai sequestri alle confische, della decadenza dei diritti delle licenze di commercio all’ingrosso o al dettaglio, di quelle revocate concessioni e diritti d’utilizzo per opere o forniture…
Sì… ma come tutti sanno, per ovviare a quanto sopra, basterà aprire una nuova società, cambiarne i rappresentanti legali (con nuovi disponibili prestanome), bypassare tutte le vecchie commesse acquisite, obbligando quei loro clienti a scegliere ora questa nuova società, ed il gioco è fatto!!!
Già, sembra di trovarsi a quel “gioco dell’oca”, l’avete presente, dove a volte, quando sì è giunti quasi alla fine,  si è costretti a ritornare nuovamente all’inizio: ecco qui è la stessa cosa, tutto dopo un po’ ritorna come prima, con lo Stato che – ripartendo nuovamente da quella casella iniziale– si ritrova ahimè… sempre ad inseguire!!!

Mai nessun pontefice aveva assunto una posizione così drastica contro la mafia, e proprio ad una settimana dalla vergognosa processione di Oppido Mamertina, con la statua della Madonna costretta a inchinarsi davanti alla finestra di un boss, ecco che Papa Francesco ha dichiarato: tutto questo sta cambiando e cambierà!!!

Certamente per far ciò, per contrastare qualsivoglia attività organizzata di queste associazioni criminali, bisogna immergersi, penetrando nelle viscere interne, limitazione quest’ultima difficile da poter attuare, visto l’arduo vaglio selettivo che viene imposto, per essere inseriti all’interno di una famiglia mafiosa… 
Per cui, cercare di approfondire la conoscenza di questo fenomeno, significa potersi calare in prima persona direttamente e/o indirettamente in una realtà diversa da quella finora vissuta, immedesimandosi in quanti ne hanno fatto parte, e che soltanto da pentiti, ne hanno svelano i retroscena di quella misteriosa “onorata” società…

Sono in tanti quelli che giornalmente si propongono come nuovi paladini della legalità e per tentare di contrastare questo fenomeno, vanno richiedendo il sostegno dell’opinione pubblica, tentando di stimolarla, attraverso pubbliche manifestazioni, convegni, stampa, libri, social network, ecc… ma la verità, è che il dibattito, sulla presenza nel nostro territorio della mafia, non interessa a nessuno…, sono pochi infatti coloro che scrivono e ancor meno quelli che si mettono di traverso, nessuno denuncia e comprensibilmente  ancor meno parlano…
La mafia… è un fatto a se… cammina adiacente con la vita di ognuno di noi, in modo parallelo, distaccato, quasi fosse un’ombra estranea, già, non ci sfiora, anzi sta come noi…al proprio posto, ed è soltanto per quelle notizie di cronaca che vengono riportate, che, veniamo a sapere di quanto vicino a noi accade, un coinvolgimento soltanto momentaneo, dove le indagini dei pool antimafia, non condizionano affatto quell’estrema chiusura che da sempre c’è storicamente nella nostra isola e che ha radicato e sviluppato una mentalità “particolare” che riflette purtroppo quello che sono gli aspetti deteriori di noi siciliani in genere e cioè quello di caratterizzarsi per il vizio privato e per la pubblica virtù…

A parole siamo tutti bravi, rispettosi, crediamo in quei principi fondamentali di legalità, capisaldi intaccabili d’innanzi alla comunità, ma nella realtà, nella vita privata di ognuno di noi, per motivi sociali e/o familiari, il fine perseguito è quello dell’interesse privato… e ciò è dovuto in particolare, a causa di quel decadimento morale e culturale a cui la società ormai si è abituata, favorendo di fatto l’immiserire di quelle che rappresentavano le vere motivazioni comunitarie…

Alla fine quindi, ci si occupa soltanto del proprio “orticello”, protetto da una difesa ad oltranza, si tenta di non perdere ciò che si ha, e non necessariamente perché si è egoisti con quanto è della collettività, ma bensì, perché si diventa sempre meno individui pensanti e si preferisce adeguare se stessi al corso degli eventi… ed è così che alla fine, la legalità… va a farsi benedire!!!
Ed allora tutti in fila, a rincorrere la strada più semplice, quel dare/avere, quel sottomettersi ad un potere politico, che permetta successivamente l’assegnazione di posti, di privilegi, di favori, ognuno di essi convinti di stare operando in modo giusto e corretto, di procedere in maniera onestà e nel realizzare ciò, si è ormai convinti di non intaccare la propria dignità… 

E’ l’esempio istituzionale che da sempre i nostri politici hanno dato… e tutti, a quella modalità generalizzata s’accodano!!!
L’interesse comune è stato sostituito dall’interesse privato, sarà per necessità, sarà per mancanza di valori, sarà perché non si ha più voglia di combattere contro un sistema precostituito, sarà che da quando si è nati… ci si è sempre comportati da pecore…, sarà… per come riportava quel testo di una canzone ” sarà quel che sarà “…, ma alla fine si cavalca l’onda per poter appagare soltanto i propri personali bisogni…
Ovviamente sono in tanti a ripetere che: se non lo faccio io, lo farà qualcun’altro e quindi alla fine sarò sempre io a rimetterci… mentre lui godrà di quei ricevuti benefici…
Purtroppo quanto detto è anch’esso vero…, ma la vita non è soltanto fatta di vantaggi e beni materiali, perché ci sono i sogni ed è soltanto attraverso quelli che si può tentare di cambiare questo mondo infame…
E’ come essere dei semi di legalità, che sognano un mondo perfetto…sotto questa terra amara!!!
Fidatevi dei vostri sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’unica felicità…

Sono molti gli Imprenditori a non conoscere ( o a far finta di non conoscere…), che vi sono gravi risvolti penali per chi viola le norme in fase di esecuzione dei lavori. 
Innanzitutto inizierò trattando il subappalto autorizzato, ne approfondirò le condizioni perché la richiesta formulata possa essere accettata e le modalità perché questa possa essere conforme alla normativa vigente.
Altresì, tratterò delle conseguenze del subappalto non autorizzato, analizzando le procedure di autorizzazione che vanno redatte all’Ente Appaltante e soprattutto l’avallimento con la dimostrazione, in sede di gara, sia del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti da una stazione appaltante per la partecipazione ad una specifica procedura di affidamento (art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che quanto finalizzato alla dimostrazione della stabile disponibilità dei requisiti necessari per conseguire l’attestazione di qualificazione che abilita l’operatore economico alla partecipazione a future procedure di affidamento (art. 50 del D.Lgs. 163/2006).
Come ben sappiamo ( almeno per chi opera nel ns. settore…), la nozione di subappalto, nell’ambito dei contratti pubblici, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, si ritrova nell’Art. 118 del D.lgs 163/2006.
Ora, l’articolo sopra citato, non modifica quanto in precedenza formulato in materia di subappalto, ma inserisce in un’unica norma, i principi dettati dalle “Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
E’ quindi alla luce di quanto sopra, possiamo dire che, costituisce Subappalto: qualunque tipo di contratto che intercorre tra l’appaltatore ed un terzo, in virtù del quale, alcune delle prestazioni appaltate, non vengono eseguite direttamente dall’appaltatore con la propria organizzazione, bensì demandate a soggetti terzi, giuridicamente distinti ed in relazione ai quali, si pone l’esigenza che questi siano qualificati ed in regola con la cosiddetta disciplina antimafia.
In ogni caso, il subappalto qualunque possa esserne l’importo è sempre soggetto ad autorizzazione del Committente, sia esso pubblico che privato, ( l’importo infatti è fondamentale soltanto ai soli fini della durata massima del procedimento di autorizzazione in  15  o 30 giorni ).
Il subappalto è sottoposto e condizionato ai seguenti obblighi:
– il primo è l’obbligo per il concorrente all’atto dell’offerta di indicare i lavori o parti di opere, servizi o forniture o parti di queste che intende subappaltare la cosiddetta dichiarazione di subappalto;
– il secondo è l’obbligo per l’affidatario di depositare copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prestazioni; 
– il terzo è l’obbligo di produrre, contestualmente al deposito del contratto, le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore prescritti dal codice e l’attestazione anche del possesso dei requisiti generali cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006.
Ovviamente, nel caso in cui una impresa ( aggiudicataria di una gara d’appalto ), non dichiarasse in fase di gara, la propria disponibilità a subappaltare, comporta per l’impresa stessa, l’impossibilità di avvalersi del subappalto ( così come confermato con la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 22 giugno 2000 n. 823/400/93).
È fondamentale infatti che, la dichiarazione resa dalla ditta appaltante all’atto della presentazione dell’offerta, secondo cui questa si riserva di subappaltare alcuni lavori in caso di aggiudicazione, costituisce un presupposto essenziale non ai fini della partecipazione alla gara, ma in vista della successiva autorizzazione della stazione appaltante.
Comunque, la incompletezza o l’erroneità della dichiarazione, non è assunta quale fondamento di un provvedimento di esclusione, ma costituisce soltanto impedimento per l’aggiudicataria a ricorrere al subappalto (così come riportato nel Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 1999 n. 438; T.A.R. Piemonte 28 settembre 2007 n. 2984; T.A.R. Catania, Sez. IV, 7 luglio 2006 n. 1111; T.A.R. Napoli, Sez. I, 20 luglio 1998 n. 2446, Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 8 giugno 2009 n. 462 ed in senso analogo da ult. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 12 giugno 2009, n. 3696)
Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha specificato comunque che: le dichiarazioni di subappalto debbono comunque individuare con precisione quali lavori o «parti di opere», anche all’interno di quella stessa categoria, si intendono subappaltare, onde consentire di verificare se la qualificazione posseduta autorizzi l’impresa ad eseguire le lavorazioni rimanenti, escluse dal subappalto; a maggior ragione, nel caso di impresa del tutto sprovvista di qualificazione, la dichiarazione dovrà riferirsi inequivocabilmente a tutte le opere appartenenti alla categoria” (Sez. IV, 21 aprile 2009 n. 2435, che conferma quanto precedentemente dichiarato dal Tar Lazio – Roma, Sez. 1.19 nel novembre 2007, n. 11330).
Inoltre si è ribadito l’illegittimità per genericità e cioè la dichiarazione con la quale una ditta partecipante ad una gara di appalto si era limitata ad affermare di voler subappaltare tutte le lavorazioni nel massimo consentito dalla legge. 

L’art. 118, comma 2, punto 1, del D.lgs 163/2006 prevede espressamente la possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo ( inammissibilità che era già stata ben evidenziata dal Tar Sardegna con sentenza del 27 settembre 2007 n. 1764 ).
Per quanto sopra, la ditta non può limitarsi a dichiarare genericamente di voler subappaltare tutti i lavori che la legge le consente, ma deve specificare in modo analitico e puntuale, quali lavori intenda subappaltare ed in mancanza di tale specificazione, la dichiarazione non può soddisfare la condizione normativa richiesta e quindi deve ritenersi invalida.
Caso diverso invece quando è il bando di gara, che legittimamente esclude la possibilità di subappaltare, in ragione della specificità tecnica delle stesse…
Giustamente, se un soggetto in fase d’offerta, abbia reso tale dichiarazione, essendo questa in contrasto con quanto richiesto nel bando, egli è suscettibile di essere escluso dalla gara, poiché si è posto nella condizione di presentare un offerta che per modalità di esecuzione è difforme dalla lex specialis (Tar Veneto, Sez. I, 5 agosto 2009 n. 2314 e Cons. di Stato, Sez. V, n. 4382/2008, contraria T.A.R. Lazio, III, n. 2799/2007, secondo cui la dichiarazione circa il subappalto è in contrasto con quanto previsto dal bando).
E’ comunque fatto salvo che, se in fase di gara nella dichiarazione il concorrente abbia superato le percentuali massime di subappalto previste nel bando, tale errore non comporta l’esclusione del concorrente, ma l’impossibilità di ricorrere al subappalto in caso di aggiudicazione (Cons. di stato, Sez. IV, 12 giugno 2009 n. 3696).
Cosa avviene invece in caso di violazione delle norme in tema di subappalto…???
In fase di esecuzione, la violazione delle sopraddette norme, determina gravi conseguenze civili e penali.
Il contratto di subappalto stipulato in assenza di autorizzazione è nullo per violazione delle norme imperative, mentre quello sottoscritto in violazione della percentuale massima consentita dalla legge resta nullo ai sensi dell’art. 1418 ce., per la sola parte eccedente la percentuale consentita (si veda Tar Lazio, Roma, Sez. Ili quater, 29 aprile 2009 n. 4401).

L’art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i. nelle sopra riportate ipotesi conferisce alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione, assimilabile alla risoluzione per inadempimento, del contratto principale di appalto, alla luce della rottura del rapporto fiduciario e la sospensione dei pagamenti in favore dell’appaltatore, in quanto fatto potenzialmente produttivo di danno (Cass. Civ. n. 8421/2000). 

La decisione di chiedere la risoluzione è attribuita alla discrezionalità della stazione appaltante la quale dovrà compiere una valutazione dei contrapposti interessi (si veda determina dell’AVLP n. 20/2000).
Il subappalto non autorizzato determina anche conseguenze penali: la norma fondamentale è rappresentata dall’art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i. che prevede la sanzione, a carico dell’appaltatore, dell’arresto da sei mesi ad un anno e di un’ammenda non inferiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto, ed a carico del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo, dell’arresto da sei mesi ad un anno e di un’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. Il funzionario è invece assai più pesantemente colpito ai sensi dell’art. 10 quinquies della legge del 1965, n. 575, con la reclusione da due a quattro anni.
Per finire segnalo che, nel caso del raggruppamento temporaneo, aggiudicatario di una gara di appalto, soltanto l’impresa capogruppo e mandataria può stipulare il contratto di subappalto, atteso che il rapporto si costituisce in capo all’associazione temporanea, nella persona dell’impresa mandataria, e non in capo ai singoli componenti. 
La Suprema corte ha chiarito infatti che le mandanti non possono disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007 n. 5906).
Caso interessante è quello sulle attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, così come riportato nella pagina della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture:
Deliberazione n. 35 – Adunanza del 03 Settembre 2008 – N. 23249/08