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Dopo quanto accaduto in questi mesi e soprattutto dopo aver contato le vittime di quei luoghi di lavoro, ecco che i cantieri edili sono entrati nel mirino dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, questi infatti stanno verificando non soltanto le condizione di lavoro del personale presente ma anche le fasi lavorative.

Ciò che principalmente interessa è scoprire la presenza di operai a nero e/o privi di permesso di soggiorno ed ancora, il rispetto della regolarità contributiva (DURC), i contratti di categoria applicati ai dipendenti, ma soprattutto l’adeguata messa in sicurezza…

Difatti nel controllare quelle società affidatarie si stanno verificando anche i contratti di appalto e di subappalto, molti dei quali hanno già fatto scattare parecchie denunce, ma non solo, anche la sospensione dell’attività, in particolare le ispezioni hanno evidenziato come alcune imprese non avessero proceduto con la  formazione e l’addestramento dei propri dipendenti, peraltro mancavano le figure previste per quanto concerne gli addetti alla sicurezza, tra cui quelli al pronto soccorso, antincendio ed emergenza, oltre che RSPP e Preposti.

Inoltre, è stata accertata la mancanza della documentazione prevista in ambito 81/08 e s.m.i., vedasi l’inesistenza del POS e del PIMUS (piano di montaggio e uso smontaggio delle impalcature), mentre ad altre tipologie di imprese mancava il DVR o quantomeno lo stesso era presente ma non attinente con l’impresa stessa, essendo di fatto copia del documento di impresa similare e comunque, nella maggior parte dei casi, questi stessi non erano aggiornati. 

Alcune imprese sono finite nei guai per la mancata sorveglianza sanitaria, in particolare per quanto concerne gli autisti di autocarri, a cui non era stato effettuato il controllo del sangue per accertare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti, sono state altresì evidenziate tutta una serie di violazioni, in particolare la mancata consegna al personale di DPI (personale) ed anche DPC (collettivo).

Addirittura taluni cantieri ispezionati presentavano gravi rischi nella predisposizione strutturale degli impalcati e/o di strutture prefabbricate; per questi motivi le imprese sono state segnalate agli uffici tecnici e in taluni casi è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività. 

Sì… possiamo dire che dopo anni di mancanti controlli (e di tante mazzette fatte opporunamente girare…), ecco che finalmente qualcosa sta iniziando a muoversi; certo siamo ancora in alto mare e d’altronde basti osservare i cantieri in giro per la città per comprendere come ciascuno di essi presenti quantomeno dall’esterno problematiche più o meno gravi, alcune sicuramente rimediabili, ma certamente allo stato di fatto non conformi con quanto previsto dalle normativa vigente. 

Comunque, speriamo quantomeno che questi controlli non vengano improvvisamente sospesi e finisca tutto – per come finora accaduto –  a “tarallucci e vino”!!! 

Mi permetto di riportare un articolo interessante, pubblicato su “puntosicuro.it” a cura di Gerardo Porreca, che analizza la sicurezza sul lavoro, in particolare, le responsabilità del committente proprietario dell’immobile.
In tema di prevenzione il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa sia pure unica alla quale ha affidato i lavori. 
Si fa sempre più stringente la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nei confronti del committente di un’opera edile ritenuto dalla stessa in occasione di precedenti sentenze il “deus ex machina” della organizzazione del cantiere installato per la realizzazione per suo conto di un’opera edile. 
Questa volta tale figura è stata individuata nel proprietario di un appartamento che ha incaricato un’impresa edile per la ristrutturazione dello stesso e che ha visto accadere nel cantiere stesso l’infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’ impresa affidataria.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha precisato la suprema Corte nella sentenza, il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa, sia pure unica, alla quale ha affidato i lavori sia nella fase di scelta dell’impresa, essendo a suo carico la verifica della sua idoneità tecnico professionale, sia nella fase di realizzazione dei lavori, essendo tenuto a controllare l’adozione da parte dell’impresa stessa delle misure generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione:
La Corte d’Appello ha confermata la sentenza di condanna resa dal locale Tribunale nei confronti del proprietario di un appartamento quale responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore dipendente dell’impresa affidataria il quale, nel corso di alcuni lavori per la rimozione dei pannelli solari collocati sul tetto dell’appartamento del committente, era precipitato da un’altezza di oltre otto metri, riportando lesioni personali gravissime alle quali era seguito il decesso.
All’imputato era stata contestata, quale committente, una condotta improntata a negligenza e imperizia con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per avere omesso, in particolare, di verificare, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. a del D. Lgs. n. 81/2008, l’ idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice (il cui datore di lavoro era stato processato separatamente). 
Nel capo di imputazione era stata indicata la normativa antinfortunistica la cui violazione era stata ascritta al datore di lavoro e era stato contestato precisamente di aver omesso di redigere il piano operativo di sicurezza in relazione alla valutazione di tutti i rischi presenti in cantiere, di avere omesso di adottare, per l’esecuzione dei lavori in quota effettuati sulla copertura dell’edificio, adeguate impalcature atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose, di avere omesso di impartire ai lavoratori dipendenti un programma di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta e di avere omesso di impartire ai lavoratori dipendenti una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e rischi riferiti alle mansioni.
La Corte territoriale ha respinto il ricorso presentato dall’imputato, ad eccezione della parte relativa all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ed ha ritenute corrette sia l’imputazione formulata a carico dell’imputato, sia le argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di condanna, atteso che il committente, qualora avesse richiesto la esibizione della documentazione prevista dalla legge, avrebbe facilmente accertato che l’impresa affidataria agiva in spregio delle norme in materia di prevenzione e non aveva adottato alcuna regola a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che i lavori in quota venivano eseguiti senza alcun presidio di protezione. 
Quanto alla consapevolezza della situazione di pericolo in cantiere, la Corte di Appello aveva valorizzata la circostanza che l’imputato aveva avuto immediata percezione delle condizioni in cui lavoravano gli operai, per la sua costante ingerenza nello svolgimento dei lavori e la sua assidua presenza sul cantiere. 
La stessa Corte di Appello, inoltre, pur rilevando un limitato concorso di colpa del lavoratore infortunato, il quale aveva imprudentemente “lanciato” verso il basso il pannello solare smontato senza prima frantumarlo con una operazione che gli aveva fatto perdere l’equilibrio, aveva escluso che tale condotta avesse interrotto il nesso di causalità tra le omissioni contestate all’imputato e l’evento. 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della Corte di Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia lamentando, come motivazione principale, che la Corte di Appello aveva compiuto in maniera acritica la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove, rifacendosi a quanto già argomentato dal Tribunale, senza rispondere in maniera puntuale ai motivi di appello.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per una manifesta infondatezza dei motivi. 
Con riferimento all’osservazione che la Corte di Appello si era limitata a rifarsi per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove a quanto già argomentato dal Tribunale senza rispondere ai motivi dell’appello, la suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, sia in caso di omesso controllo all’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoroâ€.
“Dal committente non può tuttavia esigersiâ€, ha così proseguito la Sez. IV, “un controllo pressante, continui e capillare sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericoloâ€.
I giudici di merito, secondo la suprema Corte, hanno fatto corretta applicazione di tali principi avendo posto in evidenza che il committente dei lavori e proprietario dell’immobile, si recava frequentemente sul cantiere, concordando e dando direttive al titolare della ditta in ordine ai lavori da svolgere, ed avendo così modo di percepire direttamente le modalità di esecuzione. 
In particolare la Sez. IV ha posto in evidenza che il committente, secondo la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, si era recato personalmente all’interno dell’immobile per verificare lo stato dei pannelli solari e, dopo essere salito sul tetto attraverso la scala ed aver constatato che i pannelli erano danneggiati, aveva dato direttive al titolare della ditta appaltatrice per la rimozione dei pannelli medesimi e la sostituzione con apposite tegole.
Dunque l’imputato aveva avuto modo di apprezzare di persona le modalità di svolgimento delle varie attività lavorative e l’assoluta assenza di dispositivi di sicurezza, ed in particolare, la mattina dell’infortunio, recatosi sul posto, aveva verificato direttamente l’assenza di ponteggi o dispositivi di sicurezza idonei a prevenire il rischio di cadute o precipitazioni di cose o persone, e la circostanza che i lavoratori fossero saliti sul tetto servendosi solo di una scala appoggiata alla parete, senza il montaggio di impalcature e l’utilizzo di imbracature.
Le plurime e gravi irregolarità presenti in cantiere, ha fatto osservare la Corte di Cassazione, sarebbero state immediatamente appurate dal committente qualora egli avesse rispettato l’obbligo normativamente previsto di verificare in primo luogo l’idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, e ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi carenze ed omissioni dell’impresa affidataria rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.
Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ha così concluso la suprema Corte, sono state pertanto considerate immuni da vizi logici e giuridici e conformi ai principi di diritto dalla stessa affermati per cui le censure del ricorrente sono state considerate manifestamente destituite di fondamento. 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese in favore delle parti civili come da dispositivo.
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 55180 del 29 dicembre 2016 (u.p. 16 novembre 2016) – Pres. Romis – Est. Menichetti – Ric. C.S. 
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa sia pure unica alla quale ha affidato i lavori.
Dichiarava al fisco zero… se non addirittura perdite, di contro era milionario!!!  
Per il Fisco, l’avvocato era completamente privo di reddito… eppure la Guardia di Finanza ha scoperto come questo legale di grande fama, possedesse un meraviglioso studio da trecento metri quadrati in pieno centro, con all’interno affreschi e importanti opere d’arte, una villa in collina ed un appartamento che utilizzava per le vacanze…
Inoltre, successivamente si è scoperto come lo stesso, fosse amministratore delegato di tre società britanniche, che ovviamente anch’esse… non conseguivano utili!!!
L’avvocato ha anche finto di separarsi, potendo spostare così la sua residenza nello studio (affinché la GdF, per poter accedere nel luogo in cui esercitava la sua attività professionale, doveva obbligatoriamente chiedere l’autorizzazione al magistrato… come si dice fatta le legge… trovato l’inganno…) e sostenendo di vivere a Londra: per rendere ancora più credibile quel suo dissesto finanziario, ha richiesto il patrocinio a spese dello Stato!!! 
L’indagine è iniziata quando al Valico di Ponte Chiasso, il professionista è stato sorpreso in possesso con della documentazione riguardante la gestione di società, con sedi in noti paradisi fiscali: quattro a Panama, una nell’isola di Jersey in Gran Bretagna…
E dire che che lo stesso professionista era stato negli anni scorsi, accusato dalla Procura di Milano, d’associazione per delinquere finalizzata all’illecita esportazione verso l’Iran di armi e sistemi militari di armamento, in violazione dell’embargo internazionale.
Dai riscontri dei militari è emerso che il professionista non solo, non fosse in perdita, ma anzi avrebbe dovuto pagare al Fisco imposte sul reddito per circa 200.000 euro, a cui ovviamente ora, si aggiungeranno sanzioni e interessi.
Qualcuno tra i lettori, si starà chiedendo come sia possibile che questo nullatenente sia riuscito negli anni a farla franca… 
Il problema, è per come riportavo sopra… delle leggi, che sono di per se… inadeguate o quantomeno create ad artificio, per permettere a molti professionisti… di evadere!!!
Quest’ultimi difatti, preferiscono riscuotere le loro parcelle in contanti, evitando o quantomeno predisponendosi in più di un’occasione, a non emettere fatture per quelle loro prestazioni, permettendosi così di poter dichiarare redditi irrisori, a volte inferiori, a quelli dichiarati dai loro stessi dipendenti!!!
D’altronde i dati analizzati sull’evasione fiscale, hanno dimostrato come su un campione casuale tra vari professionisti, la maglia nera sia toccata proprio agli avvocati!!!
Il problema nasce principalmente dall’assenza di misure di contrasto efficaci, che hanno fatto sì che questa patologia, potesse sempre più radicare… 
Basterebbe un sistema semplice per combattere l’evasione così rilevante del nostro paese: ad esempio si potrebbe togliere la moneta in carta, lasciare soltanto le monete fino ad un euro ed obbligare chiunque di noi, ad usare una carta di credito del tipo di quelle bancarie “ricaricabili”, fino ad un massimo di mille euro, per tutte le spese giornaliere, saldando con assegni “non trasferibili” quei pagamenti di quietanza, per importi di fatture superiori…
In questo modo, verrebbero controllati tutti, esercenti, professionisti, commercianti, eliminando non solo la vendita dei prodotti contraffatti, ma soprattutto contrastando in maniera certa, quanto compiuto illegalmente da molti imprenditori stranieri, che presenti sul nostro territorio, fanno rientrare le grosse somme di denaro derivanti dai loro profitti, verso i propri paesi di provenienza, per essere quindi questi ultimi, nuovamente reinvestiti, il più delle volte, in attività illecite!!!
Infatti, così facendo, si contrasterebbe anche la criminalità, la corruzione, la prostituzione o lo spaccio di droga… 
Già, sarebbe interessante scoprire in quali modi, verrebbero fatte pagare le tangenti, il pizzo, i pusher o le stesse prestazioni offerte da quelle prostitute: chissà se non si adegueranno tutti… abilitando il servizio POS??? 
Vi siete mai chiesti perchè i lavori stradali vengono sempre svolti nei mesi estivi…in particolare ad Agosto???
Qualcuno potrebbe pensare che viste le belle giornate, per eseguire tali lavori è preferibile farli d’estate piuttosto che d’inverno…
Altri invece pensano che bisogna far vedere che in Italia si lavora…che c’è lavoro…e quindi che si lavora!!!
Ciò serve in particolare a tutti…
Dai funzionari, ai nostri politici ed anche a coloro che mostrano avere forti interessi personali, nel vedersi appaltare quei lavori urgenti, direttamente alle loro società…
La cosa terribile è che purtroppo ci va sempre di mezzo il povero cittadino che si immette in autostrada…
Non gli viene segnalato alcuna lavoro e quindi nessuna coda…
Ed invece proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, ecco la sorpresa: Lavori stradali!!!
Se poi aggiungiamo che molti di questi interventi vengono compiuti nella assoluta mancanza di sicurezza, alla faccia di quanto previsto con dal Dlg. 81/08, con il rispetto al PSC, POS, ecc…
Ma i controlli scusate dove sono???
Ma qui si parla di enti intoccabili… e guai a toccarne gli interessi!!!
Comunque si sa… questa è la nostra Italia, e questo è ciò che ci meritiamo,restiamo in fila!!!