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Il mese scorso ho pubblicato un post intitolato l’attività estrattiva in Sicilia ed il ruolo fondamentale del Direttore tecnico dei lavori: http://nicola-costanzo.blogspot.it/2017/12/lattivita-estrattiva-in-sicilia-ed-il.html e con mia sorpresa, questo post è salito per visualizzazioni, tra quelli più letti nel mio blog…
Ed allora visto l’alto interesse per l’argomento, mi permetto di entrare nuovamente nel merito di quella particolare attività, analizzando questa volta, i controlli previsti dalla legge…
Come molti sanno, l’attività estrattiva rappresenta un tema dai contenuti tecnici oggettivi, ma comunque condizionati da leggi e regolamenti di settore, vigenti nei vari e specifici territori. 
Ciò che oggi m’interessa evidenziare, è l’aspetto della vigilanza mineraria… 
Non volendo entrare nello specifico delle leggi, desidero valutare quali sanzioni sono previste nei casi d’infrazione e cosa si può fare soprattutto per evitarle…
Innanzitutto vi sono quelle di carattere amministrativo, certamente gravose per chi eserciti un’attività estrattiva senza autorizzazione e perciò del tutto svolta in modo abusiva…
Tali irregolarità sono classificate in due gruppi: il primo riguarda i casi di mancato rispetto dei contenuti dell’autorizzazione a riguardo del tipo e/o della quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, ovvero il mancato rispetto dell’estensione e della profondità massima prevista dal medesimo atto, con riferimento a specifici punti fissi di misurazione; mentre il secondo gruppo riguarda tutti gli altri casi d’inosservanza dei contenuti prescrittivi dell’autorizzazione convenzionata…
Quindi da quanto sopra, possiamo comprendere come la normativa parli chiaro e forse potremmo anche entrare nei meriti di quelle previste sanzioni, dei loro esigui importi e se esse da sole, rappresentano un energico deterrente al non compiere quei reati, ma qui come si sa… si entra nel campo legislativo, che lascio volentieri a chi di competenza…  
D’altronde, ciò che mi interessa sviluppare in questa analisi e se le funzioni di vigilanza vengono svolte correttamente da quell’Ente di controllo, in particolare quando, proprio nel nostro territorio, vi sono condizioni che limitano in maniera decisa quelle stesse ispezioni, a causa di Esercenti che di fatto, non consentono neppure l’accesso a quei funzionari per i previsti controlli, oppure quest’ultimi evitano di fornire dati, notizie o chiarimenti richiesti da quegli stessi ispettori…
Già, in questa analisi non va dimenticato di come, quegli addetti alla vigilanza, non appartengono alle forze dell’ordine, ma sono semplici dipendenti, che provano con impegno a svolgere il proprio compito con professionalità e non possono certamente esporsi personalmente, ad eventuali circostanze a volte violente…
Già, perché non bisogna mai dimenticare, che dietro quell’attività estrattiva, si muovono notevoli somme di denaro ed una parte di esse, è proprio derivata dalla mancata presentazione di quelle reali misurazioni dei volumi dei materiali estratti, che rappresentano per altro i corretti valori propedeutici al pagamento delle imposte previste, riportate nel cosiddetto tariffario… 
Difatti, la gestione dell’attività estrattiva, deve tenere conto di una serie di regole che vanno dalla materializzazione dei perimetri di scavo, dalla cartellonistica, dalle profondità massime di scavo, dall’obbligo di regimazione delle acque di corrivazione superficiali, dalla garanzia fidejussoria per gli obblighi convenzionali, dalla gestione delle eventuali varianti agli atti progettuali, ecc…, ma soprattutto, deve tenere conto delle misurazioni che  stabiliscono di fatto i lineamenti generali della metodologia del controllo volumetrico, ma anche “geometrico†nel senso delle conformità fra le geometrie di progetto e quelle realizzate in cava…
Tuttavia si sa, sia per l’inevitabile genericità delle indicazioni fornite in fase progettuale, sia per il fatto che si tratta di dati generici previsti in un documento-tipo per l’attuazione dell’attività, ecco che ci si trova di fatto, senza una vera e propria forma d’obbligatorietà dinnanzi alla quali, emergono comportamenti difformi, sia sul piano dell’esercizio dell’attività, che sui pagamenti previsti per quella concessione…
Come si può vedere da quanto sopra, il controllo delle attività estrattive è di per se un argomento complesso, che coinvolge diversi campi d’intervento e di conoscenza, che vanno dalla geologia, alla topografia, l’ingegneria geotecnica e naturalistica, alle scienze agronomiche, naturalistiche e forestali. 
E’ inoltre quest’ultimo è anche un settore d’intervento in cui molto deve essere fatto e ripetuto, per individuare in ogni diversa circostanza, le migliori soluzioni… poiché in questo campo, non si può pensare d’improvvisare, ed è bene che tutti coloro che sono addetti alla concessione di quella attività d’esercizio estrattiva, abbiano perfetta conoscenza del sito nel quale dovrà realizzarsi la cava, della verifica del progetto presentato, di chi dovrà svolgere quell’attività e dei controlli che dovranno essere svolti in maniera precisa e puntuale, fin dalle primissime fasi di pianificazione, passando successivamente a tutte quelle valutazione necessarie, quali impatti ambientali, istruttoria degli atti progettuali, stesura della convenzione e dell’autorizzazione, per poi completarsi nel corso dei lunghi anni in cui si svilupperà l’attività estrattiva ed il contestuale previsto riassetto del sito, una volta esaurita l’attività estrattiva…
Ecco perché il tema della vigilanza e del controllo sulle attività estrattive, seppur tiene conto di alcuni essenziali elementi legislativi, deve essere principalmente garantito da tutti coloro che sono oggi incaricati dal verificare e attuare quelle previste norme, poggiando le loro valutazioni, non su arbitrarie considerazioni personali, ma bensì, su elementi progettuali chiari,  redatti con in mente l’attuazione sul campo del progetto, accompagnata dove prevista, da una ricercata metodologia di controllo codificata, semplice da attuarsi e condivisa anche dai tecnici dell’Esercente, basata quindi sulle migliori tecnologie disponibili oggi quali: G.P.S., Laserscan in acquisizione, modelli matematici digitali in restituzione e calcolo, adeguate ed aggiornate strumentazioni per il controllo ambientale, ecc…
Ecco quindi la ragione fondamentale che deve indurre quegli addetti ai controlli, ad essere frequentemente più presenti in cava, al fine di poter capire per tempo, le situazioni che vanno via via formandosi e per poter svolgere quel compito di prevenzione a possibili danni ambientali che, pur non essendo esplicitamente previsto dalla legislazione vigente, diventa nel contempo, una funzione qualificante anche per l’Ente pubblico. 
Bisogna quindi, che tali operatori addetti ai controlli, siano in grado di guadagnarsi la fiducia, nei termini di un franco rispetto tecnico e professionale, dei responsabili della sicurezza e dei lavori (e talvolta anche dei sorveglianti e delle maestranze) per poter discutere apertamente dei problemi che possono emergere in corso d’opera e trovare così, nuove soluzioni che consentano all’Esercente -per quanto possibile- di non interrompere la coltivazione, realizzando contestualmente eventuali operazioni di messa in sicurezza, di riassetto e di monitoraggio. 
Il controllore non deve essere visto come l’ispettore “spietato“che passa ogni tanto e a cui interessa esclusivamente prescrivere sanzioni di “circostanza”,  perché queste azioni, hanno di per se una scarsa efficacia, anzi di contro, generano un vero e proprio desiderio di rivalsa…
va ricordato comunque che quei funzionari, possono certamente far poco (in ciò non vi è alcun dubbio…), non potendo essi –per ragioni contingenti previste dall’Ente– mettere in campo una vera e propria sorveglianza continua in loco,  meccanismo che come abbiamo visto negli anni, ha realizzato un solo sconfitto: L’AMBIENTE!!!
Quanto avevo già espresso, sulla pubblicazione di quei nomi “impresentabili” (a tempo scaduto) da parte della Commissione antimafia, ha ora risvegliato le reazioni di quei diretti interessati, che proprio da quelle accuse, sono stati finora fortemente ostacolati…   
Ecco quindi che i sei deputati siciliani “impresentabiliâ€, si sono infuriati contro quella Commissione, in particolare il deputato regionale di Messina, Cateno De Luca, ha espresso, attraverso il proprio legale, Carlo Taormina, il proprio disappunto, dichiarando: “È difficile comprendere in base a quale disposizione, una Commissione Antimafia, possa certificare l’impresentabilità di cittadini ad una competizione elettorale, quando sotto nessun profilo emergano coinvolgimenti in fatti di mafia”!!!
Certo, l’aspetto giuridico ha dimostrato tutte le proprie debolezze, presentando di fatto ancora oggi forti lacune e naturalmente, non può essere giudicato corretto, il giudizio dato da una commissione, se basato esclusivamente su fattori di massima o soltanto etici…
Bisogna fare affidamento a delle regole precise, a normative certe ed ove queste non siano presenti, bisogna far sì che queste lacune legislative… vengano in maniera celere colmate!!!
D’altronde dice bene l’Avv. Taormina: se oggi la legislazione non prevede neppure poteri di inclusione per i mafiosi, prevedendo misure di prevenzione e divieto di voto… ecco, fino a quando ciò non si verificherà, anche i coinvolti in fatti di mafia avranno diritto di voto e quindi sono di fatto elettorato passivo…  
Quanto sopra, secondo il legale di De Luca, dimostra “l’abusività racchiusa nella categoria degli impresentabili, inventata dalla commissione antimafia ed impostasi per le condizioni di degrado in cui versa la classe politica, perciò incapace di reagire...  
Lo stesso deputato regionale, aveva diffidato la Commissione antimafia dall’includerlo nella lista degli impresentabili, fornendo documentazione delle sue assoluzioni e i proscioglimenti rispetto al processo cui era sottoposto, nonché i provvedimenti di totale annullamento delle misure cautelari di arresto e di sequestro dei beni, da parte prima del giudice delle indagini preliminari e poi del Tribunale della libertà, entrambi a distanza di pochi giorni dal suo arresto, eseguito solo due giorni dopo la sua elezione a deputato regionale…  
Un percorso affrontato quello dell’On. De Luca, che dimostrava, attraverso quei documenti trasmessi alla Commissione, di come egli fosse estraneo a condizioni di “impresentabilità”, ma così non sono stati considerati quei documenti a propria difesa, ed il giudizio finale della Commissione antimafia… è ben noto a tutti!!! 
Ecco perché l’Avv. Taormina, ritiene quanto compiuto dalla stessa Commissione, “gravemente lesiva della sua reputazione e fonte di responsabilità non solo penali ma anche di tipo risarcitorio, ragione per la quale il deputato si rivolgerà all’autorità giudiziaria per ottenere la punizione dei colpevoli e il ristoro dei danni”!!!
Il Deputato regionale messinese intende inoltre chiedere alla magistratura, la verifica dei poteri della commissione antimafia, per conoscere se essa sia investita del potere di affibbiare qualificazioni, come ad esempio quella della “impresentabilità”…
Secondo il De Luca, la Costituzione Italiana è fondata sulla presunzione di innocenza e da una normativa, che stabilisce tassativamente i presupposti per presentarsi o meno ad una competizione elettorale e sono per l’appunto i parametri utilizzati dallo stesso, nell’ultima competizione regionale…
Non si comprende quindi, a quale ruolo, la Commissione Antimafia faccia riferimento, elevandosi a ruolo di “arbitroâ€, nella scelta dei candidati… 
Certo, il tema è di difficile soluzione, anche perché l’esclusione di quegli “impresentabili”, in una vera democrazia, avrebbe dovuto condurre all’eliminazione dei voti scrutinati e non per come è accaduto,  inseriti nelle varie coalizioni, stravolgendo di fatto, la scena politica della nostra regione… 
Ma da noi si sa… l’inganno è sempre dietro l’angolo, ed è il motivo per cui nessuno pensa a realizzarle quelle necessarie normative, affinché tutto possa restare… così com’è!!!