Posts contrassegnato dai tag ‘equitalia’


E se dobbiamo difenderci dal pignoramento di Agenzia Entrate Riscossione???

Se, dopo la notifica della cartella di pagamento, Agenzia Entrate Riscossione è passata all’attacco con un pignoramento ci sono due mezzi di difesa oltre al ricorso.
Qualora l’Agenzia Entrate Riscossione abbia già avviato il pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai crediti intervenuti, comprensivo del capitale e delle spese. In tal modo i beni pignorati vengono liberati e tornano nella disponibilità del debitore.
Quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese dell’esecuzione e dei crediti dovuti al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, il debitore può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza (anche orale) di riduzione del pignoramento.
L’istanza può essere proposta in qualsiasi fase della procedura esecutiva, finché non si sia proceduto alla vendita dei beni. La riduzione può essere disposta anche d’ufficio.
Il giudice decide con ordinanza non impugnabile, sentito il creditore pignorante.
Come chiedere la compensazione della cartella di pagamento

Se proprio non ci sono motivi di opposizione contro la cartella di pagamento e ti sembra che l’unica soluzione sia pagare, hai un altro metodo per difenderti da Agenzia Entrate Riscossione: quello di chiedere la compensazione con eventuali crediti che vanti nei confronti dell’erario. 

In particolare, si può estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’Agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò, bisogna utilizzare, nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo), il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare ad Agenzia Entrate Riscossione un modulo specifico (reperibile sul sito di Agenzia Entrate Riscossione), con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. 

In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata: entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.

Non è possibile utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. 

Dopo di che, si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili. 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta «compensazione orizzontale» (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24) e non la cosiddetta compensazione «verticale», che interviene nell’ambito dello stesso tributo (per esempio, quella Irpef con Irpef).

L’erede non paga le sanzioni
Se arriva una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione intestata ad un defunto, gli eredi non devono pagare le sanzioni.

A tal fine, potranno fare un’istanza di sgravio alla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione.

In secondo luogo, potranno evitare di pagare se rinunciano all’eredità. Ma se accettano l’eredità con beneficio di inventario, ridurranno la propria responsabilità solo ai beni ottenuti con la successione. Significa che se decidono di non pagare, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe pignorare solo i beni ereditati e non quelli del patrimonio personale.
In secondo luogo, l’erede può evitare di pagare se rinuncia all’eredità.

Invece, accettando l’eredità con beneficio di inventario ridurrà la propria responsabilità solo ai beni ottenuti con la successione: in buona sostanza, qualora decidesse di non pagare, l’esattore potrebbe pignorare solo i beni ereditati e non quelli del patrimonio personale.

Legge salva-suicidi e l’accordo con Agenzia Entrate Riscossione
Abbiamo detto, in apertura di questo articolo, che non sono possibili «accordi personalizzati» con Agenzia Entrate Riscossione per annullare il debito.
Tuttavia è possibile ricorrere alla cosiddetta legge salva-suicidi o anche detta legge sul sovra-indebitamento che consente una riduzione sostanziale dell’esposizione.

In particolare: per le obbligazioni contratte a seguito della propria attività lavorativa o professionale, si presenta in tribunale un programma di pagamento che deve trovare il consenso di almeno il 60% dei creditori; l’accordo viene poi ratificato dal tribunale (è il cosiddetto accordo coi creditori). Secondo la giurisprudenza questo iter si può azionare anche quando il creditore è uno solo, ossia l’Agenzia Entrate Riscossione. 

Con la legge salva suicidi, chi non per sua colpa non ha pagato le cartelle esattoriali e l’esposizione è talmente alta da non consentirgli di rimediare coi redditi di cui dispone, può quindi proporre all’Esattore un “saldo e stralcioâ€. 
Il programma di liquidazione va presentato a mezzo di un organismo di composizione della crisi (anche un avvocato o un commercialista); per tutte le altre obbligazioni (non quindi quelle collegate all’impresa o all’attività lavorativa) si può ottenere la decurtazione del debito direttamente dal tribunale, senza il consenso dei creditori (cosiddetta procedura del piano del consumatore). 

Qui è il giudice a valutare la meritevolezza dell’offerta fatta dal contribuente e, se la valuta positivamente, accorda il taglio sul debito (che, a volte, può raggiungere cifre fino al 70-80%; in ultimo è possibile disporre la vendita dei propri beni attraverso il tribunale e procedendo alla ripartizione del ricavato tra i creditori (cosiddetta procedura di liquidazione del patrimonio).
Con quest’ultimo post… sono state esaminate tutte le possibili soluzioni, su come difendersi da quell’invio “il più delle volte fastidio” delle cartelle esattoriali da parte delle nostre Agenzie delle Entrate… le quali, non sempre dimostrano di essere corrette, ma che creano a ciascuno di noi… esclusivamente scocciature… per tutto il tempo, che portano naturalmente via, a causa delle dovute giustificazioni!!!

Un altro espediente solitamente usato per difendersi dalle cartelle di pagamento è far rilevare la prescrizione. 

Si tratta, in buona sostanza, del decorso del tempo che intercorre tra una cartella di pagamento e un’altra (se riferite allo stesso debito), tra l’avviso di pagamento (l’atto prodromico) e la successiva cartella o tra la cartella e l’eventuale pignoramento. 
Il contribuente può far annullare la richiesta di pagamento se, per numerosi anni, nessuno si è fatto vivo e non gli sono stati notificati solleciti. 
Questi termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di tassa in gioco. 
In particolare: crediti Inps e Inail per contributi previdenziali: prescrizione in 5 anni; crediti dell’Agenzia delle Entrate per Irpef, Irap, Iva e altre imposte erariali: prescrizione in 10 anni (con qualche precedente che pala di 5 anni); crediti del Comune per multe stradali: prescrizione in 5 anni; crediti dello Stato per canone Rai: prescrizione in 10 anni; crediti della Regione per bollo auto: prescrizione in 3 anni; crediti del Comune per Imu, Tasi, Tari, Tarsu, Ici: prescrizione in 5 anni.
Cosa fare se la cartella di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione è prescritta?
La cosa più immediata e naturale sarebbe quella di chiedere uno sgravio della cartella stessa dalle somme non più dovute. 
Tuttavia, per quanto semplice, tale operazione può risultare problematica: ciò a causa della scarsa collaborazione da parte degli uffici dell’Agente della riscossione, pur dinanzi a conclamate ragioni del contribuente. 
Insomma gli uffici se ne lavano spesso le mani rimandando il contribuente all’Ente titolare del credito, mentre quest’ultimo, a sua volta, si scrolla di dosso ogni decisione in merito, sostenendo di aver inviato per tempo il ruolo all’esattore. 
Si può quindi presentare una istanza in autotutela da presentare all’ente titolare del credito e, per conoscenza, all’Agenzia Entrate Riscossione, ma il mezzo migliore è quello di fare ricorso al giudice. Anche in questo caso, bisogna però rispettare i termini di legge: 30 giorni per le cartelle relative a multe stradali (la competenza è del giudice di pace); 40 giorni per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e Inail (la competenza è del tribunale ordinario, sezione lavoro); 60 giorni in tutti gli altri casi, ossia imposte e tributi (la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale).
Diversa dalla prescrizione è la decadenza. Anche questa eccezione si fonda sul mancato rispetto dei termini, ma in questo caso si tratta dei termini massimi che devono necessariamente decorrere tra l’iscrizione a ruolo del debito e la notifica della prima cartella. 
Tutto avviene nel seguente modo: dopo che l’ente titolare del credito ha inviato l’avviso di pagamento ed ha accertato l’inadempimento definitivo (scaduti cioè i termini per il versamento) delega l’Agente della riscossione del recupero coattivo delle somme. 
Questa attività si sostanzia con l’iscrizione a ruolo dell’importo. 
La data in cui avviene l’iscrizione a ruolo viene poi riportata sulla cartella esattoriale, per cui il contribuente può sempre verificarla; tra la data di notifica della cartella e la data di iscrizione a ruolo non devono decorrere, nella gran parte dei casi, più di due anni. 
Diversamente la cartella è illegittima.
Altro motivo di eccezione è relativo al rispetto dei termini di efficacia della cartella. 
Essa consente il pignoramento solo entro un anno dalla sua notifica. 
Se il pignoramento dovesse avvenire più tardi di tale termine è necessaria la notifica di un ulteriore atto, detto «intimazione di pagamento» il quale, a sua volta, ha un’efficacia limitata a 180 giorni. 
Questo non toglie che, spirata l’efficacia dell’intimazione di pagamento, non se ne possa notificare un secondo, un terzo, ecc.; ma di certo, prima di tale adempimento, non può intervenire alcun pignoramento.
La cartella è illegittima se, nel richiedere il pagamento dell’imposta o della sanzione insieme agli interessi, indica un’unica somma senza invece distinguerle. Secondo la giurisprudenza, deve essere chiaro e trasparente il metodo di calcolo degli interessi, le annualità calcolate e il saggio di ogni singolo anno. 
Solo in questo modo è possibile consentire al contribuente di esercitare un controllo sul “conto definitivoâ€.
In ogni caso, l’errata o omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non rende nulla tutta la cartella ma solo la parte degli interessi.
La cartella deve sempre indicare per quali ragioni bisogna pagare, ossia il tributo o la sanzione a cui le somme si riferiscono. È il cosiddetto obbligo di motivazione che richiede, in alternativa, l’indicazione dell’atto precedentemente notificato al contribuente dal quale evincere la causale. 
La motivazione è condizione di validità della cartella.
La cartella di pagamento non deve necessariamente indicare la firma del suo “autoreâ€, il quale può essere indicato nel corpo dell’atto. 
L’importante è che il responsabile del procedimento sia sempre indicato con nome e cognome.
Secondo alcuni giudici, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione possono stare in causa solo a mezzo di personale interno e non con avvocati esterni. 
La conseguenza è che la difesa dell’Esattore è nulla, il giudice non può ascoltare le eccezioni da questa sollevata né tenere in considerazione i documenti di prova prodotti. 
«L’errata costituzione – determinata dall’impossibilità di concedere delega a soggetti non interni all’ufficio – può essere rilevata in qualsiasi grado di giudizio dal magistrato». 
Tradotto significa che se un contribuente ha già impugnato una cartella esattoriale e ha perso la causa per qualsiasi altra ragione, qualora siano ancora aperti i termini per fare appello o ricorso in cassazione, può ugualmente sollevare l’eccezione in questione – quella cioè di difetto di costituzione – anche se non lo aveva fatto in primo grado (magari perché non ne sapeva l’esistenza). 
Questo perché a dover rilevare il difetto di rappresentanza degli avvocati esterni all’Agente della riscossione doveva essere il giudice e non tanto il contribuente. 
Con la conseguenza che si tratta di una censura che può essere mossa in qualsiasi stato e grado della causa.Mediazione obbligatoria
Tutte le cartelle per importi non superiori a 50.000 euro che si impugnano davanti alla Commissione tributaria non possono essere depositate direttamente davanti al giudice ma vanno prima notificati all’Esattore con una proposta di reclamo-mediazione in cui si tenta un accordo per rettificare eventuali errori.
Passiamo a  scoprire come chiedere la dilazione della cartella di pagamento…
Chiedendo ad Agenzia Entrate Riscossione la rateazione del debito puoi sospendere la cartella di pagamento, ossia fare in modo che non vengano eseguiti pignoramenti, fermi o ipoteche. 
Esistono tre possibilità diverse: debiti fino a 60.000 euro: piano ordinario. 
È possibile chiedere la cosiddetta rateazione ordinaria a 72 rate (6 anni), senza dover presentare documentazione per documentare la propria difficoltà economica. 
La richiesta può essere fatta anche online. 
Si può scegliere tra rate costanti o crescenti; debiti superiori a 60.000 euro: piano ordinario. 
Si può chiedere la rateazione fino a 72 rate (6 anni) ma dimostrando la propria difficoltà economica. 
In particolare si può chiedere la rateizzazione presentando una domanda e allegando la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del tuo nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Se la richiesta è accolta, accedi e al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). 
Puoi scegliere tra rate costanti o rate crescenti; piano straordinario: se non sei in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante. 
Deve risultare la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità. Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. 
Condizione che si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). 
In questo caso, puoi presentare una domanda di rateizzazione, dichiarando di trovarti in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla tua responsabilità, allegando la certificazione relativa all’ISEE del tuo nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.
Una volta presentata l’istanza di rateazione: Agenzia Entrate Riscossione non può procedere a iscrivere fermi o ipoteche o intraprendere pignoramenti non ancora iniziati; i pignoramenti già in corso vengono sospesi e abbandonati dopo il pagamento della prima rata; fermi e ipoteche già iscritti non vengono cancellati, ma limitatamente al caso del fermo è possibile, dimostrando l’avvenuto pagamento della prima rata, ottenere una quietanza di pagamento e ritornare a circolare.

Avete ricevuto una cartella di pagamento ed ora, prima di pagare, vorresti sapere se c’è qualche errore, oppure qualche motivo per potersi opporre…

Non è la prima volta che quelle cartelle dimostrino d’avere qualche difetto di forma o errori di procedura, spesso commessi dall’Agente di riscossione…
Il semplice fatto, peraltro, che la competenza per l’esazione dei tributi sia passata dal primo luglio 2017, da Equitalia ad Agenzia Entrate Riscossione, non ha modificato le possibili difese che il contribuente aveva…
In parole povere significa che i vecchi motivi di impugnazione contro le richieste di pagamento, possono essere oggi riutilizzati e quindi vi starete chiedendo quali metodologie è possibile adottare…
I motivi di opposizione, a differenza di quanto si potrebbe pensare sono molteplici e quindi in questa prima parte ne affronteremo solo alcuni, 
Prima quindi di passare a valutare quali sono i singoli motivi da utilizzare per contestare una cartella di pagamento, dobbiamo precisare una questione che il più delle volte viene ignorata. 
Quando arriva la cartella esattoriale il contribuente è già stato allertato della morosità che lo interessa (e se non lo è stato, si tratta di un motivo di impugnazione, come vedremo a breve). 
Quanto sopra significa che ha già ricevuto un atto con l’intimazione di pagamento da parte dell’ente titolare del credito (Agenzia Entrate, Inps, Comune, Regione, ecc.). 
Dunque, egli non può, con l’opposizione alla cartella, rimettere in discussione i vizi del precedente atto come, ad esempio, l’esistenza del debito, la sua entità, la legittimazione passiva a pagare (il fatto cioè che l’atto dovesse essere indirizzato a un’altra persona). 
Il contribuente può solo contestare tutti gli errori commessi dall’amministrazione dopo l’invio del primo avviso di pagamento, errori che di solito riguardano il rispetto dei tempi (decadenza e prescrizione), la stampa della cartella esattoriale o la sua notifica. 
Del resto, se così non fosse, vorrebbe dire che la notifica della cartella riaprirebbe i termini per impugnare l’atto di accertamento, impugnazione che, invece, ha dei tempi categorici e prefissati dalla legge.
La seconda cosa importante da sapere è che con Agenzia Entrate Riscossione non sono possibili accordi a saldo e stralcio o altre intese che non siano già disciplinate dalla legge e valide per tutti.
Diversamente si avvallerebbero trattamenti di favore di un contribuente rispetto ad altri a seconda della maggiore o minore accondiscendenza del singolo ufficio o funzionario. 
Dunque, se hai ricevuto un avviso di pagamento non credere che, andando allo sportello o parlando con il dirigente, potrai trovare un’intesa. 
Tutto ciò che ti è consentito fare è: fare ricorso al giudice; chiedere la sospensione automatica (vedremo che, per questa, ci sono termini e condizioni per poter procedere); presentare un’istanza per l’annullamento della cartella in autotutela; chiedere una rateazione (in tal modo pagherai a rate, con un piano di dilazione che, di norma, è a 72 rate e che non richiede di dover dimostrare la propria incapacità economica); oppure… infine, pagare!!!
Quando parliamo di eccezioni contro la cartella di pagamento intendiamo dire tutte le possibili contestazioni che, nell’atto di ricorso, vengono sollevate davanti al giudice affinché questi annulli l’atto dell’esattore. 
Uno stesso ricorso può contenere svariate eccezioni in modo che, se una di queste dovesse essere rigettata dal tribunale, ci sarebbero ugualmente le altre su cui confidare. 
Di solito, più eccezioni si hanno “nel proprio arcoâ€, più possibilità ci sono per difendersi da Agenzia Entrate Riscossione…
A differenza a quanto spesso si crede, il ricorso non sospende l’esecuzione forzata; questo vuol dire che, se la causa dura a lungo, l’Agenzia di riscossione può, nel frattempo, procedere ugualmente al pignoramento. 
Anzi, per quanto riguarda gli avvisi di accertamento notificati per imposte dirette, Irap ed Iva è previsto l’obbligo di versare un terzo delle sole imposte pretese, oltre interessi, in pendenza del primo grado di giudizio.
Proviamo quindi a sospendere la cartella di pagamento…
In verità, la prima cosa a cui si pensa nel momento in cui si riceve una cartella di pagamento, è tentare di “bloccarla†ossia di sospendere la sua efficacia e, quindi, la possibilità che ha l’esattore di effettuare un pignoramento nel frattempo in cui si ricercano i soldi o magari si ragiona se fare opposizione o meno. 

Se la cartella viene sospesa, infatti, Agenzia Entrate Riscossione non può eseguire né pignoramenti, né fermi auto, né ipoteche. 

Insomma, l’esecuzione forzata esattoriale viene bloccata in attesa di una decisione definitiva sulla legittimità della cartella stessa.
Per sospendere una cartella di pagamento, l’avvocato tradizionale ti dirà che c’è bisogno di un ricorso al giudice e che sarà quest’ultimo, alla prima udienza, a decidere se bloccare o meno l’efficacia esecutiva della cartella. 
Ciò è corretto, ma non è l’unico rimedio… ne esiste un altro, sicuramente più efficace, veloce e soprattutto economico, ed è quello concesso dalla legge di stabilità del 2013 e s.m.i..
Tale possibilità, che va comunemente sotto il nome di “istanza cartelle pazze“, consente di bloccare ogni mossa di Agenzia Entrate Riscossione su segnalazione, da parte del contribuente, di una presunta irregolarità della cartella di pagamento. 
In questo frangente, l’esattore è tenuto a verificare la regolarità della pretesa di pagamento consultandosi con l’ente creditore; e se, entro 220 giorni, il contribuente non riceve risposta, la cartella si considera annullata definitivamente. 
Insomma, al contribuente basta chiedere la sospensione della cartella presentando, allo sportello di Agenzia Entrate Riscossione o, in via telematica, tramite il suo sito, una semplice istanza con il cosiddetto modello “SL1”. 
A questo punto tutto si blocca: l’esattore non può fare pignoramenti, non può iscrivere ipoteche, non può bloccare l’auto, in attesa di decidere sull’istanza. 
Il silenzio per oltre 220 giorni si considera accoglimento della contestazione e quindi la cartella non va più pagata.
Il tutto ovviamente… senza spendere un euro e senza bisogno di rivolgersi ai propri legali (penso che qualcuno di essi, in questo momento, mi vorrebbe uccidere… ah, sì… deve comunque mettersi in fila…)!!! 
L’unico handicap di questa procedura è che deve essere attivata entro 60 giorni dalla notifica della cartella; funziona solo per determinate (e poche) contestazioni e non per tutte. 
In particolare i casi in cui è possibile presentare l’istanza di sospensione automatica contro la cartella di pagamento sono i seguenti: prescrizione o decadenza del diritto alla riscossione verificata prima della notifica della cartella stessa; avvenuto pagamento del debito prima della notifica della cartella; precedente sgravio del tributo o della sanzione emesso dall’ente titolare del credito; annullamento o sospensione da parte del giudice o di un’autorità amministrativa, della richiesta di pagamento poi reiterata nella cartella.
Ecco, quanto sopra rappresenta una prima procedura per opporsi a quelle richieste di pagamento… nei prossimi post, esamineremo ulteriori possibilità  con i quali ci si potrà opporre a quelle cartelle esattoriali…
Ovviamente ci tengo a precisare che quanto sopra riportato, ha il semplice scopo di evidenziare alcune modalità per difendersi da eventuali procedure inesatte commesse da quegli enti di riscossione e non certamente, per creare falsi presupposti per rifiutarsi di pagare, quanto realmente dovuto!!!

Immagino la paura quando rispondendo al citofono, dall’altra parte si sente una voce urlare che dice “c’è da firmare una raccomandataâ€!!!
Il panico… come dicono le mie figlie, cosa sarà mai…???
Una multa, una cartella esattoriale, sicuramente è qualcosa da pagare…
Ecco quindi dare vita al piano B… 
Si adottano tutta una serie di tecniche e strategie per evitare quella consegna o quell’accertamento…
Bisogna adottare tutta una una serie di soluzioni per evitare di prendere in consegna quella cartella… oppure quando si viene scoperti, si provano a trovare una serie di “vizi”, affinché quella stessa cartella possa essere pagata il più lontano possibile…
Ecco che all’improvviso finalmente succede qualcosa di meraviglioso… già, non bisogna più avere paura di quella parola chiamata “Equitalia”…
Sì… perché a darci sostegno sono intervenute alcune sentenze, tra cui quella della Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012, corroborata dalla sentenza del T.A.R. Lazio, che di fatto annullava le cartelle d’Equitalia non redatte o firmate da un dirigente!!!
In sostanza, nella sentenza della Cassazione, vi è riportata la precisione con cui deve essere redatta una cartella esattoriale, la quale, non deve essere limitata alla cifra globale, ma bensì deve dettagliare ogni singolo calcolo e specificare le singole aliquote che annualmente sono state maturate. 
Quanto sopra per evitare la situazione in cui sia lo stesso contribuente a dover fare le indagini, che risulterebbe una violazione del diritto di difesa, che è del resto quanto costituzionalmente garantito…
Ecco quindi che a seminare ogni dubbio viene deciso che, tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008, sono illegittime, se prive dell’indicazione della base di calcolo!!!
Si avete capito bene… ILLEGITTIME!!!
Oltre a ciò, tanto per chiarire meglio la situazione, è intervenuta una seconda sentenza, questa volta della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n.92 del 1° Ottobre del 2012, che ha ripetuto quanto detto dalla precedente Cassazione, in particolare ha specificato come l’atto di riscossione, deve presentare tutti gli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (es. metodo calcolo interessi), altrimenti è invalida, quindi a tutti gli effetti quella cartella è nulla e non va di conseguenza pagata.
Basta  quindi trucchi, basta doversi camuffare davanti al postino… non c’è più bisogno di compiere futili opposizione all’esecuzione o contestare la nullità della notifica… 
Oggi dovete esclusivamente festeggiare e di quel denaro risparmiato… godetevelo, prolungate ancora per un po’, le vostre vacanze!!!

Si chiude!!!
Già… la decisione è della Commissione bilancio dell’ARS che ha previsto di liquidare Riscossione Sicilia… approvando un emendamento alla Legge di stabilità!!!
La norma ora approvata, prevede che dal 1° luglio Riscossione Sicilia chiuderà…
Il giudizio più pesante è arrivato da Antonio Fiumefreddo, rappresentante legale di quella agenzia: “Ora brindano i poteri criminali… una situazione socialmente gravissima è giuridicamente inapplicabile“. 
Certo la preoccupazione dell’Avv. Antonio Fiumefreddo (Amministratore unico dell’azienda controllata dalla Regione Siciliana) è la preoccupazione di tanti, in particolare di quei cittadini onesti, che vedono ancora una volta le leggi, realizzate per fini strettamente personali o per meglio dire “ad personam” per continuare a godere di quegli esclusivi privilegi e mai per compiere quelli sociali…
E difatti, mentre molti cittadini si presentano a sanare le proprie posizioni, tra mille difficoltà, presentando domanda di rottamazione… ecco che di contro, quei protetti e sfuggenti evasori, in questo preciso momento, staranno ridacchiando, per come si sta concludendo questa vergognosa vicenda…
Avevamo letto in questi mesi delle denunce presentate dall’Amministratore e di quei nomi eccellenti chiamata in causa, ed ora “casualmente” e all’improvviso, giunge la notizia della chiusura di quella società… proprio nel momento in cui, si stavano incassando milioni di euro derivanti dalla rottamazione…
La cosa assurda che l’Agenzia di riscossione, passerà ad una società nazionale che ancora oggi non esiste, perché quella di fatto esistente nazionale… parlo di “Equitalia“, non può rilevarla, poiché in stato di liquidazione. 
Va aggiunto inoltre come, questi nostri meravigliosi deputati siciliani (ricordiamoci di votarli alle prossime elezioni…) con questa decisione, fanno perdere a noi siciliani circa 50 milioni di euro, che andranno di conseguenza a finire nelle tasche di “Roma ladrona”…
L’ho scritto in questi giorni… ci si aspetta sempre giustizia, mentre si vive purtroppo nella iniquità, nella prepotenza e nella prevaricazione dei più forti… contro i più deboli!!!
Chissà… viene da chiedersi se forse, non sia proprio questo… ciò che ci meritiamo… 
Sì… come diceva Vasco Rossi: questo è ciò che ci fa essere uomini… andare avanti, nonostante tutto, anche se intorno a noi, la realtà fa schifo!!!