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Al fine di chiarire alcuni dubbi e garantire la corretta e uniforme applicazione della disciplina vigente da parte delle stazioni appaltanti e degli Organismi di Attestazione, ritengo corretto affrontare alcune criticità attualmente presenti nei cosiddetti “Consorzi stabili”, in particolare:

Cumulo alla rinfusa nei Consorzi stabili 

La materia della qualificazione dei Consorzi stabili è stata oggetto, negli anni, di orientamenti oscillanti della giurisprudenza che il nuovo codice dei contratti pubblici ha tentato di comporre, in particolare, era stata segnalata l’opportunità di adottare una formulazione più chiara della norma che definisse l’esatto ambito applicativo del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili, chiarendo l’applicabilità del succitato meccanismo, senza limitazioni, per i contratti di lavori, servizi e forniture. 
Tale auspicio è stato realizzato dall’articolo 67, comma 2, lettere a) e b) dove è indicato che, per i consorzi stabili, in caso di appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono cumulati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; inoltre, nel caso di appalti di lavori, detti requisiti sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Ed ancora, nel comma 3 del medesimo articolo, si specifica che con riferimento alle autorizzazioni e agli altri titoli abilitativi, questi dovranno essere posseduti dal consorziato esecutore in quanto condizione necessarie per poter esercitare l’attività. 
La giurisprudenza più recente ha chiarito che è consentito ai consorzi stabili di far ricorso in modo generalizzato al cd. “cumulo alla rinfusa†ai fini dell’affidamento di servizi e forniture, e dunque di poter ben integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano state designate o meno in gara come esecutrici del contratto ed è quindi il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto. 
Inoltre, negli ultimi mesi, sembra essersi consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che conferma la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione, facendo presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato sopra richiamati. 
Partecipazione a più di un Consorzio stabile 
Con l’entrata in vigore del nuovo codice, è sorto il dubbio in ordine alla permanenza del divieto di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, che impediva alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. 
L’Autorità ha ritenuto che il divieto in questione debba considerarsi permanente, in considerazione delle seguenti ragioni di carattere normativo e di merito. Sotto il primo profilo si evidenzia la volontà del legislatore di far salva, in via transitoria, la disciplina previgente (risalente addirittura al decreto legislativo n. 163/2006) e nella stessa direzione, si richiama l’articolo 67, comma 8, del nuovo Codice, che definisce le modalità di qualificazione dei Consorzi Stabili, stabilendo che gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, dello stesso Codice. 
Tra gli atti adottati dall’ANAC rientrano i Comunicati del Presidente dell’8/06/2016 “Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nel periodo transitorio†e del 31/05/2016 “Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50â€, in cui è ribadito il divieto di partecipazione a più consorzi stabili.
Nel merito, si evidenzia che la partecipazione a un consorzio stabile presuppone l’intenzione delle imprese consorziate di operare stabilmente in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. D’altronde appare difficile concepire come tale vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell’impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l’effettività. 
Inoltre, una tale apertura avrebbe l’effetto di svilire proprio l’elemento della stabilità che contraddistingue questa tipologia di consorzi, finendo per assimilare gli stessi ad altre tipologie di aggregazioni caratterizzate, invece, dalla temporaneità del vincolo. 
Occorre considerare, altresì, che le risorse messe a disposizione del consorzio possono essere contestualmente utilizzate dalle imprese consorziate anche per partecipare alle gare in forma singola. Se a ciò si aggiungesse la possibilità, per le consorziate, di partecipare stabilmente a più di un consorzio, ne deriverebbe un aumento delle occasioni di contemporanea spendita dei medesimi requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte di più soggetti, con grave pregiudizio per l’effettiva capacità esecutiva. La possibilità di spendita plurima dei requisiti rappresenta una preoccupazione per il legislatore: l’articolo 67, comma 7, del codice, prevede infatti che possano essere oggetto di avvalimento i soli requisiti maturati dal consorzio (in proprio). Tale previsione è volta appunto ad evitare che i requisiti che discendono dall’esecuzione di un contratto (ripartiti tra consorzio e consorziate in forza di apposita delibera consortile) possano essere successivamente prestati a terzi, sulla base di diversi contratti di avvalimento sottoscritti (in qualità di impresa ausiliaria) dal consorzio affidatario e dalle singole consorziate. 
Mancata riproposizione della deroga che consentiva ai direttori tecnici delle imprese qualificate di conservare l’incarico presso la medesima impresa pur non essendo in possesso dei requisiti previsti
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 prevedevano una deroga in materia di dimostrazione dei requisiti professionali in favore dei direttori tecnici che, prima dell’entrata in vigore del Regolamento 34/2000, ricoprivano l’incarico per imprese iscritte all’Albo nazionale costruzioni. 
In particolare, era consentito a tali soggetti di mantenere l’incarico ricoperto anche in difetto dei requisiti di idoneità professionale più stringenti introdotti dagli stessi Regolamenti. 
L’articolo articolo 84, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, introdotto in sede di correttivo, aveva riproposto la medesima deroga, confermando la permanenza del previgente regime. 
Il decreto legislativo n. 36/2023 non prevede alcuna deroga in materia di dimostrazione dei requisiti del direttore tecnico. 
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale. 
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1°luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. 
La verifica triennale e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità dovranno essere svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’attestazione originaria. 

Finalmente l’ANAC ha predisposto con inizio Anno un nuovo sistema operativo digitale per le gare d’appalto, una procedura telematica attraverso cui le stazioni appaltanti dovranno operare…

E’ la fine delle gare pubbliche e affidamento di servizi e di forniture da parte della Pubblica amministrazione attraverso documenti cartacei…

Non si tratta di fare un passo verso la digitalizzazione del sistema, ma non solo, questa tipologia di bando permetterà in maniera celere l’accesso a tutti, dalle piccole alle medie imprese, ma soprattutto garantirà una più ampia trasparenza degli atti pubblici e della pubblicità delle gare!!!

Comprenderete altresì come verranno a ridursi i tempi e soprattutto i costi per le Amministrazioni e la procedura telematica permetterà maggiore trasparenza nelle procedure di aggiudicazione grazie soprattutto alla tracciabilità delle operazioni compiute su sistemi digitali…

Cosa aggiungere, finalmente da quell’Autorità di vigilanza qualcuno ha finamente compreso che il prevenire sia meglio del curare, senza dover aspettare – per come finora accaduto – che i problemi venissero alla luce, dando il via a tutta una serie di azioni legali che hanno condotto negli anni, a cause legali, controversie, rinvii, ma soprattutto ad un aumento dei costi e un cattivis ervizio per gli utenti…

Già… come ho riportato nel mio titolo, basti osservare l’alta frequenza con cui alcune imprese si aggiudicano gli appalti!!!

Partiamo dall’inizio… 

Questo è un periodo professionale alquanto particolare, sicuramente per quanto sta accadendo a causa dell’emergenza sanitaria, che mi ha di fatto condotto ad occuparmi oltre che di contabilità lavori e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche dell’analisi dei bandi di gara e in una particolare di talune catg. di lavori, quest’ultimi da realizzarsi nella nostra regione e posso assicurarvi che ciò che vado scoprendo è alquanto anomalo…

Certo, mi dispiace dover notare come talune di quelle circostanza, – tra l’altro così palesemente evidenziate – non siano attenzionate da chi dovrebbe farlo!!!

Già, perché non bisogna essere presidenti di una qualche Autorità di anticorruzione o un suo diretto funzionario per comprendere come in taluni Enti, quelle procedure messe in atto – nello specifico mi riferisco a come talune imprese giungano a quelle aggiudicazione – non siano propriamente limpide, come peraltro non lo è la casualità con cui queste imprese, a differenza di altre, si aggiudicano gran parte di quegli appalti… 

Si… in particolare a quella loro ciclicità, già quell’alta probabilità con cui costantemente queste imprese, da sole, in ATI, oppure celate dietro quel noto paravento di consorzio stabile, partecipano agli appalti,  ma non solo questo… hanno pure la fortuna di aggiudicarsi quei lavori, quasi fossero favoriti da qualcuno o baciati dalla dea bendata…

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di una semplice coincidenza o che la fortuna c’entri poco e che non bisogna dar credito a circostanze ambigue ove queste non esistono…

Sì… quanto sopra è vero, ma per chi non lo sapesse, nel solo triennio 2016-2019 sono stati evidenziati negli enti pubblici, ben 61 episodi di corruzione e mancano ancora i dati ufficiali dell’anno appena trascorso…

Peraltro, indovinate un po’: la nostra regione è la prima in episodi di corruzione con 28 casi!!!

Certo, mancano tutti quelle situazioni in cui non è stato possibile dimostrare la volontà del reato, ed inoltre, il 2020 (a causa del Covid-19) ha certamente limitato quel settore dei lavori pubblici e di conseguenza anche i fenomeni di corruzione che attraverso esso si esplicano, comunque dai dati analizzati emerge che il settore più a rischio si conferma essere quello legato ai lavori dell’Allegato I, per le attività di cui all’articolo 3, comma 7…

Costruzioni in genere, demolizione di edifici ed altre strutture, sgombero dei cantieri edili, movimento terra, scavo, riporto, spianamento e raspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con esplosivo ed ancora, rimozione dei materiali di sterro ed altri lavori di sistemazione di terreni, preparazione di aree di cava per siti minerari, drenaggio di cantieri edili e di terreni agricoli (o forestali), tutti settori che come comprenderete rappresentano soltanto una parte di quelli fortemente a rischio, alcuni dei quali inseriti in quelle attività imprenditoriali considerate ad alto rischio per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose e di conseguenza, per operare in questi settori si è obbligati a presentare domanda di iscrizione alla Prefettura competente, per esser quindi – nei casi di parere favorevole – inseriti presso l’elenco prefettizio (white-list) ed esercitare così la propria attività…

Ma d’altronde si sa… la “sezione F” è parecchio ampia visto che comprende oltre che i lavori generali di costruzione di edifici e di ingegneria civile come ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), anche viadotti, gallerie e sottopassaggi, condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze e urbane ed anche il montaggio e l’installazione in loco di opere prefabbricate….

Va aggiunto inoltre che a quel comparto è legato anche il ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) che ha fatto emergere ben 33 casi (il 22% del totale…)!!!

Poi da quanto si è appreso – causa emergenza sanitaria – è stato sottoposto a verifica tutto il comparto sanitario, dagli appalti per le forniture di farmaci, alle apparecchiature mediche e strumenti medicali, per finire con i servizi di lava-nolo e pulizia…

Va detto altresì che le vicende corruttive, oltre a quelle compiute negli appalti di cui sopra, hanno visto anche il coinvolgimento di quelle gare in cui gli importi sono di gran lunga inferiori, poiché fanno riferimento a quei cosiddetti affidamenti diretti, dove l’esecutore viene scelto “discrezionalmente” ( è bellissima questa parola, sì… in particolare da noi) dall’amministrazione…

Per cui se andiamo ad analizzare ciò che avviene nelle aggiudicazioni, possiamo concludere dicendo che accade spesso una strategia diversificata a seconda del valore dell’appalto: ad esempio, per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende con veri e propri cartelli (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d’asta, molto al di sotto della media); per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e al condizionamento dei livelli bassi dell’amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a livello di svolgimento dell’attività appaltata…

A seguire quindi possiamo osservare di come, a seconda la tipologia degli appalti, segue una specifica correlazione dei soggetti coinvolti, in primis i Comuni o per  meglio dire alcuni suoi referenti, che ottengono attraverso queste aggiudicazioni o anche durante l’esecuzione degli stessi, delle contropartite… 

Sì… in denaro, assunzioni di familiari e/o parenti, prestazioni professionali, regalie e quant’altro, mentre viceversa, le imprese (singole o in società partecipate), possono – grazie a quella (acquistata) disponibilità – alterare la qualità e la quantità delle forniture previste, chiedere varianti ed anche espletare in maniera insufficiente quella sicurezza prevista…

Già… basterebbe semplicemente modificare o per meglio dire “blindare” tutte quelle procedure cartacee, verificando – viceversa – le reali capacità tecniche/organizzative/personali di quelle imprese, per scoprire, innanzitutto, quasi fosse una caccia al tesoro, dove si celano quelle sedi legali, per poi comprendere in maniera esplicita, di come queste imprese non siano di fatto in grado, neppure di riparare la tapparella dell’abitazione di mia nonna!!!

Egr. Sig. Costanzo, 
mi permetto di inviare questa mia nota, in quanto ritengo il suo blog (a differenza di testate giornalistiche certamente più note), tra i pochi siti web “liberi”, ove opinioni e notizie circolano in piena libertà e senza condizionamenti.
Ho letto stamani un articolo https://catania.livesicilia.it/2019/07/03/piazza-in-conflitto-di-interessi-decadenze-allordine-dei-medici_501391/ nel quale è stato evidenziato un conflitto d’interesse…
Leggendo l’articolo mi sono chiesta: se dovesse decadere dall’Ordine dei Medici l’attuale Presidente Piazza, chi dovrebbe sostituirlo, forse la sua vice, Dott.ssa Catalano???
Ecco il motivo per cui trasmetto Lei quanto a suo tempo avevo anticipato a quelle testate “on line“, dove rappresentavo il conflitto d’interessi ricoperto dal “Vice Presidente” di quell’Ordine dei Medici con la carica politica da Ella ricoperta e precisamente quella di Coordinatore Provinciale di Catania del movimento #diventerà bellissima, del Presidente Nello Musumeci (“partito politico italiano di orientamento autonomista e meridionalista, attivo in Sicilia, ispirato ai valori cristiani e sociali della civiltà europea e mediterranea” – nota Wikipedia ). 
La prego quindi ove possibile, di pubblicare la seguente nota trasmessa, a conferma di quelle mie personali titubanze:
Preg.mo *****************
desideravo portare a conoscenza sulla nomina a Coordinatore Provinciale di Catania del movimento politico “#diventeràbellissima“, Dott.ssa Catalano, sia per quanto concerne la procedura di elezione, ma soprattutto per quanto dichiarato dall’Autorità Anticorruzione (ANAC), precisamente sulla incompatibilità dei Presidenti degli Ordini con incarichi politici.
Facendo seguito quindi su quanto riportato dall’Agenzia, Le trasmetto copia dello Statuto della “Fondazione dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Catania”, che specificatamente, all’art. 2 – Scopi Istituzionali – dichiara: “la fondazione non ha scopo di lucro ed è apartitica ed apolitica“.
Quanto sopra è di facile intuizione, in quanto avendo la stessa tra i propri fini quello di sostenere l’attività dell’ordine, ma soprattutto gli Enti pubblici e privati che agiscono nel campo degli studi finalizzati al miglioramento della salute, si comprende come quel doppio agire, possa costituire una conflittualità, in particolare per gli interessi economici che vengono a determinarsi tra le parti, in particolare con le strutture private. 
Desideravo inoltre ricordare come durante il congresso svoltosi dal movimento #diventeràbellissima presso l’Hotel Nettuno, nessuno tra gli iscritti di Catania, avesse votato per la Dott.ssa Catalano, a dimostrazione di ciò posso confermare che non vi è stata alcuna votazione e/o verifica dei tesserati presenti.   
Inoltre, posso dichiarare che altri soggetti presenti a quella riunione si erano proposti per quell’incarico, ma sono stati immediatamente “bloccati” dall’Assessore Razza, che per “acclamazione” (pochissimi applausi, in particolare compiuti da soggetti che risultavano estranei in quanto non iscritti), ha deciso per tutti i tesserati, nominando “Coordinatore Provinciale di Catania”, la Dott.ssa Catalano. 
Mi dispiace, ma ritengo che quanto accaduto in quella sede, rappresenti qualcosa di veramente disdicevole in quanto non ha garantito i principi di voto e di democrazia, cui certamente ciascuno dei suoi iscritti aveva diritto.
Ringraziando per l’attenzione, mi permetto d’allegare i documenti sopra esposti, con l’auspicio che sin d’ora, chi dovrà valutare eventuali avvicendamenti, possa decidere in maniera corretta.
Distinti saluti
***********
Egr. Sig. Costanzo, 
mi permetto di inviare questa mia nota, in quanto ritengo il suo blog (a differenza di testate giornalistiche certamente più note), tra i pochi siti web “liberi”, ove opinioni e notizie circolano in piena libertà e senza condizionamenti.
Ho letto stamani un articolo https://catania.livesicilia.it/2019/07/03/piazza-in-conflitto-di-interessi-decadenze-allordine-dei-medici_501391/ nel quale è stato evidenziato un conflitto d’interesse…
Leggendo l’articolo mi sono chiesta: se dovesse decadere dall’Ordine dei Medici l’attuale Presidente Piazza, chi dovrebbe sostituirlo, forse la sua vice, Dott.ssa Catalano???
Ecco il motivo per cui trasmetto Lei quanto a suo tempo avevo anticipato a quelle testate “on line“, dove rappresentavo il conflitto d’interessi ricoperto dal “Vice Presidente” di quell’Ordine dei Medici con la carica politica da Ella ricoperta e precisamente quella di Coordinatore Provinciale di Catania del movimento #diventerà bellissima, del Presidente Nello Musumeci (“partito politico italiano di orientamento autonomista e meridionalista, attivo in Sicilia, ispirato ai valori cristiani e sociali della civiltà europea e mediterranea” – nota Wikipedia ). 
La prego quindi ove possibile, di pubblicare la seguente nota trasmessa, a conferma di quelle mie personali titubanze:
Preg.mo *****************
desideravo portare a conoscenza sulla nomina a Coordinatore Provinciale di Catania del movimento politico “#diventeràbellissima“, Dott.ssa Catalano, sia per quanto concerne la procedura di elezione, ma soprattutto per quanto dichiarato dall’Autorità Anticorruzione (ANAC), precisamente sulla incompatibilità dei Presidenti degli Ordini con incarichi politici.
Facendo seguito quindi su quanto riportato dall’Agenzia, Le trasmetto copia dello Statuto della “Fondazione dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Catania”, che specificatamente, all’art. 2 – Scopi Istituzionali – dichiara: “la fondazione non ha scopo di lucro ed è apartitica ed apolitica“.
Quanto sopra è di facile intuizione, in quanto avendo la stessa tra i propri fini quello di sostenere l’attività dell’ordine, ma soprattutto gli Enti pubblici e privati che agiscono nel campo degli studi finalizzati al miglioramento della salute, si comprende come quel doppio agire, possa costituire una conflittualità, in particolare per gli interessi economici che vengono a determinarsi tra le parti, in particolare con le strutture private. 
Desideravo inoltre ricordare come durante il congresso svoltosi dal movimento #diventeràbellissima presso l’Hotel Nettuno, nessuno tra gli iscritti di Catania, avesse votato per la Dott.ssa Catalano, a dimostrazione di ciò posso confermare che non vi è stata alcuna votazione e/o verifica dei tesserati presenti.   
Inoltre, posso dichiarare che altri soggetti presenti a quella riunione si erano proposti per quell’incarico, ma sono stati immediatamente “bloccati” dall’Assessore Razza, che per “acclamazione” (pochissimi applausi, in particolare compiuti da soggetti che risultavano estranei in quanto non iscritti), ha deciso per tutti i tesserati, nominando “Coordinatore Provinciale di Catania”, la Dott.ssa Catalano. 
Mi dispiace, ma ritengo che quanto accaduto in quella sede, rappresenti qualcosa di veramente disdicevole in quanto non ha garantito i principi di voto e di democrazia, cui certamente ciascuno dei suoi iscritti aveva diritto.
Ringraziando per l’attenzione, mi permetto d’allegare i documenti sopra esposti, con l’auspicio che sin d’ora, chi dovrà valutare eventuali avvicendamenti, possa decidere in maniera corretta.
Distinti saluti
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