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Secondo quanto riportato nel Testo Unico Ambientale, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, all’articolo 5, definisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come “il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del d.lgs. 152/06â€.

Nel caso in cui il gestore di un’azienda, la quale possegga già un AIA, decida di progettare modifiche all’impianto successivamente al rilascio dell’Autorizzazione, deve comunicarle all’Autorità competente.

Ecco perché occorre fare una distinzione tra modifica di tipo sostanziale e modifica di tipo non sostanziale.

Modifiche sostanziali

Se nel complesso produttivo sono svolte delle attività per cui l’Allegato VIII sopra citato indica dei valori di soglia, sono considerate modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Se nel complesso produttivo, invece, sono svolte delle attività per cui l’Allegato VIII sopra citato non indica dei valori di soglia, sono considerate modifiche sostanziali quelle che comportano un aumento della capacità produttiva degli impianti pari o superiore al 50% della capacità produttiva di progetto già autorizzata.

Sono inoltre considerate modifiche sostanziali le modifiche che:

  • sono soggette a Valutazione Integrata Ambientale di impianti IPPC;
  • comportano l’avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
  • comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all’interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano di un titolo edilizio;
  • comportano l’emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose;
  • comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
  • comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva.

In questi casi il gestore è tenuto all’invio, all’Autorità competente, di una nuova domanda di Autorizzazione, accompagnata da una relazione contenente un aggiornamento delle relative informazioni.

Modifiche non sostanziali

Nel caso in cui il gestore ritenga che la modifica sia non sostanziale, ne da semplice comunicazione all’Autorità competente, la quale ha 60 giorni per esprimersi; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

L’autorità competente, inoltre, nel caso lo ritenga necessario, procede con l’aggiornamento dell’AIA o delle relative condizioni, dandone notizia al gestore.

Modifiche che non comportano aggiornamento dell’autorizzazione (oggetto di sola comunicazione).

Le modifiche che sono soggette a sola comunicazione e che non comportano quindi l’aggiornamento dell’autorizzazione sono quelle che comportano:

  1. solamente l’attuazione di prescrizioni contenute nell’AIA;
  2. l’incremento di una della grandezze oggetto della soglia senza però comportare una variazione significativa delle emissioni;
  3. delle variazioni delle categorie di materie prime utilizzate nell’ambito di quelle già dichiarate nell’atto autorizzativo;
  4. l’aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull’attività IPPC;
  5. l’attivazione di nuove produzioni a campagna (ad esempio industria chimica, farmaceutica, ecc.) su impianti esistenti;
  6. l’attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio e di emissioni di emergenza;
  7. la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull’ambiente.
  8. Modifiche che possono comportare l’aggiornamento dell’autorizzazione

Le modifiche che possono, invece, comportare l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente sono:

  • modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell’AIA;
  • modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite;
  • l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) significative o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
  • modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati dei valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico;
  • modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
  • aumento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati (nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a VIA);
  • introduzione di nuovi codici CER trattati.

Buon 2023 a tutti…

Pubblicato: 1 gennaio 2023 in anno, auguri, giovanotti, poesia, testo

Buon anno fratello buon anno davvero

e spero sia bello sia bello e leggero

che voli sul filo dei tuoi desideri

ti porti momenti profondi e i misteri

rimangano dolci misteri

che niente modifichi i fatti di ieri

ti auguro pace risate e fatica

trovare dei fiori nei campi d’ortica

ti auguro viaggi in paesi lontani

lavori da compiere con le tue mani

e figli che crescono e poi vanno via

attratti dal volto della fantasia

buon anno fratello buon anno ai tuoi occhi

alle mani alle braccia ai polpacci ai ginocchi

buon anno ai tuoi piedi alla spina dorsale

alla pelle alle spalle al tuo grande ideale

buon anno fratello buon anno davvero…

che ti porti scompiglio e progetti sballati

e frutta e panini ai tuoi sogni affamati

ti porti chilometri e guance arrossate

albe azzurre e tramonti di belle giornate

e semafori verdi e prudenza e coraggio

ed un pesce d’aprile e una festa di maggio

buon anno alla tua luna buon anno al tuo sole

buon anno alle tue orecchie e alle mie parole

buon anno a tutto il sangue che ti scorre nelle vene

e che quando batte a tempo dice andrà tutto bene

buon anno fratello e non fare cazzate

le pene van via così come son nate

ti auguro amore quintali d’amore

palazzi quartieri paesi d’amore

pianeti d’amore universi d’amore

istanti minuti giornate d’amore

ti auguro un anno d’amore fratello mio

l’amore del mondo e quello di Dio…

(Il Testo è ripreso da una canzone di Giovanotti). 

A firma dell’On. del M5Stelle, Giampiero Trizzino, è stato presentato un disegno di legge interessante per quanti come noi appartengono al settore edile e che si pone l’obiettivo di prefigurare (insieme alle inderogabili esigenze di trasparenza e semplificazione) moderni strumenti tecnico-amministrativi che consentano un rilancio concreto del settore, con processi di standardizzazione tecnologica adeguati agli standards dell’Unione Europea.

Sotto questo profilo, e in linea con le norme nazionali, il disegno di legge rivede i ruoli della Regione, degli enti locali e delle categorie professionali in seno alla formazione dei processi edilizi, attuando, come già prefigurato dall’articolo 3 della legge regionale n. 5/2011, meccanismi in grado di assicurane la piena conclusione in tempi certi.

L’idea che una governance efficiente dell’attività edilizia, nell’ambito del solo processo di formazione tecnico-amministrativa, non possa da sola garantire la tutela del paesaggio e la qualità architettonica, ha determinato la necessità di prevedere (nella presente proposta di legge), misure di controllo, promozione e diffusione di prassi concorsuali in grado di promuovere e affermare linguaggi architettonici di qualità e, insieme, compatibili con l’inestimabile valore dell’ambiente storico, artistico e naturale della nostra Regione.

Il presente disegno di legge, è, dunque, il risultato di una scrupolosa analisi del nuovo quadro legislativo, regionale e nazionale, vigente in materia di edilizia, venutosi a formare dal 2001 ad oggi, con uno sguardo attento alle attuali e irrisolte esigenze di gestione del governo del territorio che in Sicilia, che, come è noto, poggiano ancora le basi sulla ormai obsoleta e profondamente inadeguata legge regionale n. 71 del 1978.
Dall’entrata in vigore del TUE del 2001 ad oggi, il quadro legislativo nazionale e regionale, sui temi della gestione territoriale, ha segnato delle tappe fondamentali che hanno configurato uno scenario normativo uniformato: si pensi, da una parte, alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs n. 42/2004) e, dall’altra, alla tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, entrambi permeati dalla piena partecipazione dei cittadini alle questioni ambientali (Testo Unico ambientale e correlate procedure di VAS e VIA introdotte dal D.Lgs 152/006 e D.Lgs 4/2008 e seguenti).
Il recepimento del Testo Unico in materia di edilizia, costituisce, in tutta evidenza, una eccezionale ed irripetibile opportunità per dotare la nostra Regione di un corpus normativo in materia edilizia moderno ed efficace, armonizzato con il nuovo codice dei Beni Culturali e con il nuovo Codice dell’Ambiente e, in generale, con le nuove specifiche normative in tema di edilizia (si pensi al contenimento energetico, alla conformità impiantistica, alla protezione dal rischio sismico) adeguata e armonizzata con le nuove disposizioni legislative, benché conformata al testo nazionale, la proposta di recepimento del Testo Unico in materia edilizia pone in essere delle novità dirompenti in termini di semplificazione e trasparenza delle norme tecnico-amministrative per i procedimenti edilizi.
Il principale dispositivo di semplificazione e trasparenza per raggiungere tali obiettivi è l’istituzione di uno Sportello telematico per i Titoli edilizi Abilitativi (STARS), unico per tutta la Regione siciliana, il quale, oltre ad unificare per tutti i comuni siciliani le procedure e l’applicazione dei diversi titoli edilizi abilitativi (Permesso di Costruire, DIA, super DIA, SCIA e attività libere), consente indirettamente la formazione di una “dinamica†anagrafe di tutta l’attività edilizia regionale. Lo STARS, a cui deve fare riferimento il richiedente titolo, diventa centro regionale di coordinamento degli sportelli unici per l’edilizia, entrando in contrattazione con ogni singolo comune per ogni singola attività edilizia e costituendosi collettore regionale per tutte le pratiche. Il corretto funzionamento dello sportello telematico determinerebbe molteplici e innegabili vantaggi, principalmente legati al controllo ed al monitoraggio della stesse attività in tutte le loro forme (pubbliche, private ed anche illegittime).
Altra, importante, novità che il presente disegno di legge intende introdurre è costituita dal MUE, Modello Unico per l’Edilizia, il quale diventa lo strumento unico e obbligatorio per la richiesta di tutti i titoli abilitativi, integrando uno strumento concreto e di immediata operatività, capace di uniformare, con criteri di standardizzazione tecnologica internazionale ed europea, tutte le pratiche edilizie regionali; ciò allo scopo di dissolvere quella nebbia interpretativa sulla corretta valutazione del titolo edilizio adeguato e, con essa, quegli spazi discrezionali che hanno inevitabilmente generato nicchie di potere e di clientelismi a volte invalicabili, fertile humus per la proliferazione di attività abusive.
La semplificazione, oltre che con la uniformità dei procedimenti edilizi, opera attribuendo autonomia decisionale, e quindi piena responsabilità, alle categorie professionali chiamate a certificare ed asseverare le diverse caratteristiche dell’intervento, limitando il più possibile la necessità di acquisire un parere espresso dagli enti territorialmente competenti. 
La necessità del controllo del comportamento deontologico e professionale dei tecnici, consente di integrare nel processo edilizio, come soggetti attivi, i diversi Ordini professionali, chiamandoli a svolgere attività, anche sanzionatorie, nei confronti dei propri iscritti.
Infine, nell’ottica di contenimento dell’occupazione di nuovo suolo, principio già introdotto dall’articolo 1 della legge regionale n. 71 del 1978, la proposta di legge ripropone, adeguandolo alla nuova normativa edilizia, il recupero volumetrico ai fini abitativi degli spazi e dei volumi utilizzabili all’interno del già esistente patrimonio edilizio. 
Tale principio costituirebbe il primo passo verso un’ idea di “rigenerazione urbanaâ€, della quale ormai si sta assumendo una piena consapevolezza, che permetta di superare la malintesa equazione tra sviluppo ed espansione residenziale.
Il raggiungimento di tutti gli obiettivi qui menzionati, accompagnato dalla necessità di dotarsi di un organico corpus normativo sull’edilizia, costituisce esigenza indifferibile ed urgente, avvertita sia dalla popolazione, sia dai tecnici del settore. 
Il testo si pone l’obiettivo di individuare, accanto ad una disciplina di recepimento degli strumenti del DPR 386/20013, moderni meccanismi tecnici e amministrativi che consentano un rilancio concreto del settore edile, con processi di standardizzazione tecnologica adeguati agli standard europei.
Il DDL rivede i ruoli della regione, degli enti locali e delle categorie professionali in seno alla formazione dei processi edilizi (Art.2), assicurando meccanismi in grado di fornire tempi certi alla conclusione degli iter amministrativi.
Con l’obiettivo di sintetizzare la governance dell’attività edilizia con le esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali, il testo introduce misure di controllo, promozione e diffusione di prassi concorsuali per la qualità architettonica (art.45). 
Il testo dispone l’obbligatorietà del concorso di progettazione o del concorso di idee per tutti i lavori pubblici che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo della complessità e della incidenza sulla forma urbana.
Il principale dispositivo di semplificazione è l’istituzione dello sportello telematico per i titoli edilizi (STARS). Si tratta di uno sportello regionale unico il quale oltre ad unificare le modalità di presentazione dei titoli (permesso di costruire, DIA, SUPER DIA, SCIA e attività libere), consente la formazione di un’anagrafica dinamica valida a livello regionale.
Lo STARS, cui deve fare riferimento il richiedente del titolo, diventa Centro Regionale di Coordinamento degli Sportelli Unici dell’Edilizia (Art. 6); questo strumento non solo potrà favorire l’accelerazione delle pratiche, ma anche migliorare il monitoraggio delle attività, favorendo l’emersione degli illeciti.
Altra novità è costituita dal “MUEâ€, Modello Unico Edilizio, che diventa lo strumento unico e obbligatorio per la richiesta di tutti i titoli. 
Il MUE permette di eliminare gli eccessivi spazi discrezionali che si annidano nelle ombre interpretative della corretta interpretazione delle istanze (Art. 6).
Infine, nell’ottica di contenimento dell’occupazione di nuovo suolo, il DDL riprende il principio ex Art. 1 L.R. 71/78 sul recupero volumetrico ai fini abitativi degli spazi utilizzabili all’interno del patrimonio esistente. 
Questo strumento risponde ai princìpi di generazione urbana che ormai connotano tutte le politiche territoriali moderne (Art. 10).