Archivio per la categoria ‘cumuli. impatto’

Anche sul concetto di cumulo di impatti, è stato fatto notare alla CTS che, dall’esame dei pareri presi a campione, il criterio di valutazione adottato non è uniforme.

La valutazione dell’estensione dell’area, nel cui perimetro rileva il cumulo di impatti dovuto alla presenza di attività di diversa origine ed entità, viene definita, di volta in volta, in maniera discrezionale dal valutatore. 

Questo determina una discriminante fondamentale per l’esito delle procedure ambientali e in alcuni casi, gravi ripercussioni per gli esercenti di cava che in fase di rinnovo dell’autorizzazione vedono le proprie istanze rimandate a VIA.

Sono stati, infatti, segnalati alcuni pareri in cui il concetto di cumulo d’impatto è stato estremizzato in senso sfavorevole ai fini dell’esito delle procedure ambientali, come nel caso di un progetto di ampliamento di cava ricadente nel piano cave a cui viene rilevata la criticità del cumulo di impatti con il progetto di recupero ambientale di un’adiacente cava dismessa (anch’esso già sottoposta in passato a giudizio di compatibilità ambientale) o  in altri casi, in cui il raggio critico di interferenza del cumulo di impatto variava, a secondo del valutatore, da 1 km a 3 km e, in qualche caso, addirittura fino a 10 km.

 Anche in quest’ultimo caso, la normativa vigente D.M. 30/03/2015, fornisce un supporto per dirimere la questione del cumulo di impatti appartenenti alla stessa categoria progettuale. 

La norma delimita il campo di applicazione del cumulo d’impatti e come chiaramente riportato nell’allegato I, stabilisce che sono esclusi dall’applicazione del criterio “cumulo con altri progetti†i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, come nel caso del Piano Cave vigente.

Ma anche su questo punto i convincimenti degli esperti di legislazione ambientale della CTS si sono mostrati poco interessati alle argomentazioni esposte dai Tecnici delle Associazioni, tra l’altro è stato formalmente contestato l’utilizzo compiuto dai tecnici dei pareri già emanati dalla CTS e pubblicati sul sito dell’ARTA, e sono stati fermamente ribaditi gli importanti e imprescindibili compiti della CTS a tutela dell’ambiente e della stessa Regione Sicilia.  

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