Archivio per la categoria ‘cartella’

Abbiamo visto nella prima parte alcuni modi per contestare le richieste di pagamento… ora esaminiamo una istanza in autotutela e/o ricorso al Garante del Contribuente…
Nulla vieta di presentare una istanza in autotutela: si tratta di un ricorso che non ha termini e che può essere spedito (anche con Pec) in qualsiasi momento. 
Non sospende in automatico la cartella né obbliga l’amministrazione a rispondere. 
Tuttavia, in caso di errori macroscopici, può essere risolutivo. 
L’istanza in autotutela non deve rispettare formule particolari: l’importante è chiarire gli estremi dell’atto e le ragioni della sua nullità. 
L’istanza va inviata sia ad Agenzia Entrate Riscossione che all’ente titolare del credito. 
Puoi procedere con raccomandata a.r. o con posta certificata, senza necessità della difesa di un avvocato e senza pagare un euro…  
Due sono i problemi di questa procedura: l’amministrazione non è tenuta a rispondere all’autotutela e, se non lo fa, il silenzio si considera come rigetto dell’istanza (non quindi un «accoglimento» come invece con l’istanza «cartelle pazze» di cui abbiamo parlato sopra); a differenza dell’istanza «cartelle pazze», il ricorso in autotutela non sospende la cartella che, pertanto, può sempre essere “azionataâ€: in altre parole, si può subire un fermo, un’ipoteca o un pignoramento nonostante la richiesta in autotutela. 
Detta istanza non sospende neanche il decorso dei termini per agire in tribunale e presentare impugnazione contro la cartella. 
Questo significa che, se in prossimità della scadenza dei termini per agire in giudizio non si è ricevuto alcuna risposta dall’amministrazione, sarà sempre meglio avviare anche la causa per non doversi poi trovare con la sorpresa di un rigetto dell’istanza.
Per rendere l’istanza in autotutela più “decisa†è possibile indirizzarla anche al Garante del Contribuente; sebbene questi non ha la possibilità di annullare l’atto o di ordinare al fisco come comportarsi, i suoi pareri sono comunque importanti e possono essere di indirizzo anche al giudice in caso di successivo contenzioso. 
Il ricorso al Garante può essere fatto anche autonomamente, in sostituzione o successivamente al ricorso in autotutela.
Entro quanto tempo impugnare la cartella di pagamento?
Per impugnare la cartella di pagamento, il contribuente deve rispettare dei termini precisi: 60 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di tasse e tributi (Ici, Imu, Tasi, Tari, Irpef, Iva, imposta di registro, bollo auto e, comunque, tutte le somme di competenza dell’Agenzia delle Entrate): in tal caso il ricorso va presentato alla Commissione tributaria; 30 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di multe: in tal caso il ricorso va presentato al giudice di pace; 40 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di contributi previdenziali: in tal caso il ricorso va presentato al tribunale ordinario, sezione lavoro.
A questi termini si applica la sospensione feriale (non va computato il periodo 1-31 agosto). 
C’è però un’eccezione a questa regola, applicabile solo agli avvisi di accertamento se il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione. 
In questo caso i giorni per presentare il ricorso diventano 150: ai 60 giorni dalla notifica dell’atto se ne aggiungono altri 90 per consentire di espletare la procedura di adesione.
I termini invece sono diversi se si ricorre contro il pignoramento. 
In tal caso, se ci si oppone a vizi di procedura e formali, si hanno solo 20 giorni, altrimenti non ci sono termini e il contribuente può ricorrere in qualsiasi momento, almeno finché l’esecuzione forzata e l’espropriazione (del bene o del denaro) non è già avvenuta.
Venendo ora ai singoli mezzi per difendersi da Agenzia Entrate Riscossione, e quindi alle varie eccezioni da sollevare nell’atto di opposizione contro la cartella esattoriale, vediamo qual è il più usato dai contribuenti.
Abbiamo detto che la cartella di pagamento non è il primo atto che riceve il contribuente ma solo quello che anticipa l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento. 
Essa è infatti un titolo esecutivo, un documento che accerta l’esistenza di un debito. 
Ma prima di essa ci sono una serie di procedure interne che si manifestano al contribuente attraverso la notifica dell’avviso di pagamento (anche detto «atto prodromico» appunto perché “viene prima†della cartella medesima). 
Se l’interessato non ha ricevuto tale atto anche la cartella è nulla. 
La ragione è semplice: in una situazione del genere gli verrebbe precluso difendersi e impugnare l’originaria pretesa. 
Quindi se con la cartella è la prima volta che vieni a conoscenza del tuo debito, puoi fare ricorso al giudice per far annullare la cartella stessa. 
Attenzione: il ricorso deve rispettare i termini di legge ossia: 30 giorni per le cartelle relative a multe stradali (la competenza è del giudice di pace); 40 giorni per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e Inail (la competenza è del tribunale ordinario, sezione lavoro); 60 giorni in tutti gli altri casi, ossia imposte e tributi (la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale).
Certo, potrebbe essere che l’atto prodromico ti sia stato notificato ma che tu non lo abbia saputo magari perché assente o in vacanza o perché qualcuno della tua famiglia ha ritirato la raccomandata per te. 
A questo punto, per non fare cause inutili (che peraltro potrebbero comportare la condanna alle spese), ti consiglio di fare prima una istanza di accesso agli atti amministrativi: devi cioè recarti agli uffici di Agenzia Entrate Riscossione e chiedere una copia dei documenti che comprovano l’avvenuta notifica. 
Ti devono essere forniti entro 30 giorni. 
In questo modo potrai sapere se l’originario avviso di pagamento ti era stato notificato o meno. 
In particolare sappi che: se nel momento in cui è passato il postino tu non eri a casa, questi deve aver lasciato in cassetta un avviso con l’indicazione che la cartella è in giacenza presso l’ufficio postale o presso il Comune; 
inoltre ti deve essere inviata una seconda raccomandata (dovresti aver ricevuto anche questa) che ti avvisa della suddetta giacenza. 
Se così non fosse, la notifica sarebbe nulla e potresti far annullare la cartella; se il postino ha invece consegnato la cartella a un familiare convivente o al portiere (ebbene sì… lo può fare se tu non sei a casa…), non deve inviarti una seconda raccomandata informativa. 
Pertanto spetta a te informarti da chi vive insieme a te se, in tua assenza, è stata consegnata una raccomandata.
Se ritieni che la firma sulla raccomandata non è la tua, puoi sempre contestare la notifica ma devi dimostrare la falsità della stessa con un procedimento che si chiama «querela di falso» e che allunga un po’ i tempi…
Ecco quanto sopra, rappresenta un’ulteriore possibilità per dare risposte certe, ad eventuali notifiche inesatte o quantomeno non dovute… 
Naturalmente ci tengo a precisare nuovamente, quanto avevo in precedenza riportato e cioè che lo scopo di evidenziare queste precise modalità, serve per potersi difendersi da eventuali ingiustizie compiute da parte degli enti di riscossione e non per creare procedure ambigue, esclusivamente per rifiutarsi di pagare quanto realmente dovuto!!! 

Avete ricevuto una cartella di pagamento ed ora, prima di pagare, vorresti sapere se c’è qualche errore, oppure qualche motivo per potersi opporre…

Non è la prima volta che quelle cartelle dimostrino d’avere qualche difetto di forma o errori di procedura, spesso commessi dall’Agente di riscossione…
Il semplice fatto, peraltro, che la competenza per l’esazione dei tributi sia passata dal primo luglio 2017, da Equitalia ad Agenzia Entrate Riscossione, non ha modificato le possibili difese che il contribuente aveva…
In parole povere significa che i vecchi motivi di impugnazione contro le richieste di pagamento, possono essere oggi riutilizzati e quindi vi starete chiedendo quali metodologie è possibile adottare…
I motivi di opposizione, a differenza di quanto si potrebbe pensare sono molteplici e quindi in questa prima parte ne affronteremo solo alcuni, 
Prima quindi di passare a valutare quali sono i singoli motivi da utilizzare per contestare una cartella di pagamento, dobbiamo precisare una questione che il più delle volte viene ignorata. 
Quando arriva la cartella esattoriale il contribuente è già stato allertato della morosità che lo interessa (e se non lo è stato, si tratta di un motivo di impugnazione, come vedremo a breve). 
Quanto sopra significa che ha già ricevuto un atto con l’intimazione di pagamento da parte dell’ente titolare del credito (Agenzia Entrate, Inps, Comune, Regione, ecc.). 
Dunque, egli non può, con l’opposizione alla cartella, rimettere in discussione i vizi del precedente atto come, ad esempio, l’esistenza del debito, la sua entità, la legittimazione passiva a pagare (il fatto cioè che l’atto dovesse essere indirizzato a un’altra persona). 
Il contribuente può solo contestare tutti gli errori commessi dall’amministrazione dopo l’invio del primo avviso di pagamento, errori che di solito riguardano il rispetto dei tempi (decadenza e prescrizione), la stampa della cartella esattoriale o la sua notifica. 
Del resto, se così non fosse, vorrebbe dire che la notifica della cartella riaprirebbe i termini per impugnare l’atto di accertamento, impugnazione che, invece, ha dei tempi categorici e prefissati dalla legge.
La seconda cosa importante da sapere è che con Agenzia Entrate Riscossione non sono possibili accordi a saldo e stralcio o altre intese che non siano già disciplinate dalla legge e valide per tutti.
Diversamente si avvallerebbero trattamenti di favore di un contribuente rispetto ad altri a seconda della maggiore o minore accondiscendenza del singolo ufficio o funzionario. 
Dunque, se hai ricevuto un avviso di pagamento non credere che, andando allo sportello o parlando con il dirigente, potrai trovare un’intesa. 
Tutto ciò che ti è consentito fare è: fare ricorso al giudice; chiedere la sospensione automatica (vedremo che, per questa, ci sono termini e condizioni per poter procedere); presentare un’istanza per l’annullamento della cartella in autotutela; chiedere una rateazione (in tal modo pagherai a rate, con un piano di dilazione che, di norma, è a 72 rate e che non richiede di dover dimostrare la propria incapacità economica); oppure… infine, pagare!!!
Quando parliamo di eccezioni contro la cartella di pagamento intendiamo dire tutte le possibili contestazioni che, nell’atto di ricorso, vengono sollevate davanti al giudice affinché questi annulli l’atto dell’esattore. 
Uno stesso ricorso può contenere svariate eccezioni in modo che, se una di queste dovesse essere rigettata dal tribunale, ci sarebbero ugualmente le altre su cui confidare. 
Di solito, più eccezioni si hanno “nel proprio arcoâ€, più possibilità ci sono per difendersi da Agenzia Entrate Riscossione…
A differenza a quanto spesso si crede, il ricorso non sospende l’esecuzione forzata; questo vuol dire che, se la causa dura a lungo, l’Agenzia di riscossione può, nel frattempo, procedere ugualmente al pignoramento. 
Anzi, per quanto riguarda gli avvisi di accertamento notificati per imposte dirette, Irap ed Iva è previsto l’obbligo di versare un terzo delle sole imposte pretese, oltre interessi, in pendenza del primo grado di giudizio.
Proviamo quindi a sospendere la cartella di pagamento…
In verità, la prima cosa a cui si pensa nel momento in cui si riceve una cartella di pagamento, è tentare di “bloccarla†ossia di sospendere la sua efficacia e, quindi, la possibilità che ha l’esattore di effettuare un pignoramento nel frattempo in cui si ricercano i soldi o magari si ragiona se fare opposizione o meno. 

Se la cartella viene sospesa, infatti, Agenzia Entrate Riscossione non può eseguire né pignoramenti, né fermi auto, né ipoteche. 

Insomma, l’esecuzione forzata esattoriale viene bloccata in attesa di una decisione definitiva sulla legittimità della cartella stessa.
Per sospendere una cartella di pagamento, l’avvocato tradizionale ti dirà che c’è bisogno di un ricorso al giudice e che sarà quest’ultimo, alla prima udienza, a decidere se bloccare o meno l’efficacia esecutiva della cartella. 
Ciò è corretto, ma non è l’unico rimedio… ne esiste un altro, sicuramente più efficace, veloce e soprattutto economico, ed è quello concesso dalla legge di stabilità del 2013 e s.m.i..
Tale possibilità, che va comunemente sotto il nome di “istanza cartelle pazze“, consente di bloccare ogni mossa di Agenzia Entrate Riscossione su segnalazione, da parte del contribuente, di una presunta irregolarità della cartella di pagamento. 
In questo frangente, l’esattore è tenuto a verificare la regolarità della pretesa di pagamento consultandosi con l’ente creditore; e se, entro 220 giorni, il contribuente non riceve risposta, la cartella si considera annullata definitivamente. 
Insomma, al contribuente basta chiedere la sospensione della cartella presentando, allo sportello di Agenzia Entrate Riscossione o, in via telematica, tramite il suo sito, una semplice istanza con il cosiddetto modello “SL1”. 
A questo punto tutto si blocca: l’esattore non può fare pignoramenti, non può iscrivere ipoteche, non può bloccare l’auto, in attesa di decidere sull’istanza. 
Il silenzio per oltre 220 giorni si considera accoglimento della contestazione e quindi la cartella non va più pagata.
Il tutto ovviamente… senza spendere un euro e senza bisogno di rivolgersi ai propri legali (penso che qualcuno di essi, in questo momento, mi vorrebbe uccidere… ah, sì… deve comunque mettersi in fila…)!!! 
L’unico handicap di questa procedura è che deve essere attivata entro 60 giorni dalla notifica della cartella; funziona solo per determinate (e poche) contestazioni e non per tutte. 
In particolare i casi in cui è possibile presentare l’istanza di sospensione automatica contro la cartella di pagamento sono i seguenti: prescrizione o decadenza del diritto alla riscossione verificata prima della notifica della cartella stessa; avvenuto pagamento del debito prima della notifica della cartella; precedente sgravio del tributo o della sanzione emesso dall’ente titolare del credito; annullamento o sospensione da parte del giudice o di un’autorità amministrativa, della richiesta di pagamento poi reiterata nella cartella.
Ecco, quanto sopra rappresenta una prima procedura per opporsi a quelle richieste di pagamento… nei prossimi post, esamineremo ulteriori possibilità  con i quali ci si potrà opporre a quelle cartelle esattoriali…
Ovviamente ci tengo a precisare che quanto sopra riportato, ha il semplice scopo di evidenziare alcune modalità per difendersi da eventuali procedure inesatte commesse da quegli enti di riscossione e non certamente, per creare falsi presupposti per rifiutarsi di pagare, quanto realmente dovuto!!!