Archivio per 15 marzo 2024

Continuo a scrivere sul filone sicurezza e controlli nei luoghi di lavoro, intrapresi in questi giorni sul mio Blog…

Per prima cosa ritengo sia fondamentale far comprendere da chi è costituita la società, anche se quest’ultima dovesse raprpesentare un’impresa individuale e quindi, tralasciando tutte le problematiche legate a quelle cosiddette “Teste di legno” (già… se dovessimo prendere come spunto per quella verifica questa spinosa questione, il 70% delle nostre imprese potrebbero già chiudere…) la società deve possedere un “Organigramma Aziendale” (datato e sottoscritto dal Datore di lavoro), che evidenzi per l’appunto una visualizzazione chiara ed immediata della struttura organizzativa aziendale per comprendere i ruoli, i legami funzionali e gerarchici tra le persone, la divisione dei compiti e le responsabilità di chi lavora in azienda.

Seguono poi quei classici documenti aziendali come l’Iscrizione alla Camera di commercio, atto d’individuazione del Datore di lavoro, LUL (Libro unico del lavoro), dichiarazioni di conformità dell’impianto elettrico e verbali verifiche periodiche, eventuali atti di delega conferiti dal “Datore di lavoro” al “Dirigente”, contratti d’appalto e subappalto…

Continuando con i documenti previsti dalla normativa sugli adempimenti della Sicurezza:

DVR (Documento Valutazione Rischi) e aggiornamenti, libro dei cespiti, istruzioni d’uso e libretti di manutenzione, attestazione d’avvenuta formazione/informazione dei lavoratori, rappresentanti per la sicurezza, Rspp, nomina dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, nomina del Preposto e degli addetti alla gestione emergenza e pronto soccorso, nomina del rappresentante per la sicurezza, atto di nomina del medico competente,  giudizi d’idoneità sanitaria rilasciati dal medico competente, cartelle sanitarie dei lavoratori, esami tossicologici per tutti quei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (ad esempio gli autisti degli autocarri), inoltre il medico competente deve informare il datore di lavoro che tra le misure protettive risulta necessario “mettere a disposizione†dei lavoratori la vaccinazione antitetanica (questo trattamento sanitario che potrebbe sembrare un problema di facile soluzione è viceversa difficile da risolvere, in particolare in presenza di dipendenti che si rifiutano per motivi personali o perché appartenenti ad un’altra religione, la stessa che osserva il divieto di immetere nel corpo sostanze estranee che potrebbero contenere emoderivati infetti).  

Continuando, tra i documenti sulla sicurezza bisogna evidenziare: Verbale della riunione periodica, consegna tesserini di riconoscimento e copia dei documenti di riconoscimento di tutto il personale, consegna ai lavoratori dei DPI (è fondamentale l’atto di consegna controfirmato da parte del dipendente), consegna nei luoghi di lavoro dei DPC ed  eventuali schede tossicologiche e di sicurezza dei prodotti pericolosi utilizzati.

Da quanto sopra si comprende come la produzione cartacea dei documenti da possedere, anche per un’impresa di piccole dimensioni, può diventare notevole, ma vorrei precisare che l’aver svolto in maniera corretta il compito di aver messo in peidi quella documentazione richiesta non significa nulla, se poi quanto scritto su quei fogli non viene minimamente messo in pratica!!!

Mi riferisco a tutti quegli espedienti (ben noti a certi cosiddetti “prenditori”, che preferisco in questa sede non ripetere…) che determinano non solo difficoltà nell’attuare in maniera corretta la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma producono altresì con quella loro negligenza, ripercussioni dolorose non solo ai propri lavoratori, ma anche ahimè a terzi, colpevoli di essere sicuramente nel posto giusto, ma ahimè nel momento sbagliato!!!

Continuo a scrivere sul filone sicurezza e controlli nei luoghi di lavoro, intrapresi in questi giorni sul mio Blog…

Per prima cosa ritengo sia fondamentale far comprendere da chi è costituita la società, anche se quest’ultima dovesse raprpesentare un’impresa individuale e quindi, tralasciando tutte le problematiche legate a quelle cosiddette “Teste di legno” (già… se dovessimo prendere come spunto per quella verifica questa spinosa questione, il 70% delle nostre imprese potrebbero già chiudere…) la società deve possedere un “Organigramma Aziendale” (datato e sottoscritto dal Datore di lavoro), che evidenzi per l’appunto una visualizzazione chiara ed immediata della struttura organizzativa aziendale per comprendere i ruoli, i legami funzionali e gerarchici tra le persone, la divisione dei compiti e le responsabilità di chi lavora in azienda.

Seguono poi quei classici documenti aziendali come l’Iscrizione alla Camera di commercio, atto d’individuazione del Datore di lavoro, LUL (Libro unico del lavoro), dichiarazioni di conformità dell’impianto elettrico e verbali verifiche periodiche, eventuali atti di delega conferiti dal “Datore di lavoro” al “Dirigente”, contratti d’appalto e subappalto…

Continuando con i documenti previsti dalla normativa sugli adempimenti della Sicurezza:

DVR (Documento Valutazione Rischi) e aggiornamenti, libro dei cespiti, istruzioni d’uso e libretti di manutenzione, attestazione d’avvenuta formazione/informazione dei lavoratori, rappresentanti per la sicurezza, Rspp, nomina dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, nomina del Preposto e degli addetti alla gestione emergenza e pronto soccorso, nomina del rappresentante per la sicurezza, atto di nomina del medico competente,  giudizi d’idoneità sanitaria rilasciati dal medico competente, cartelle sanitarie dei lavoratori, esami tossicologici per tutti quei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (ad esempio gli autisti degli autocarri), inoltre il medico competente deve informare il datore di lavoro che tra le misure protettive risulta necessario “mettere a disposizione†dei lavoratori la vaccinazione antitetanica (questo trattamento sanitario che potrebbe sembrare un problema di facile soluzione è viceversa difficile da risolvere, in particolare in presenza di dipendenti che si rifiutano per motivi personali o perché appartenenti ad un’altra religione, la stessa che osserva il divieto di immetere nel corpo sostanze estranee che potrebbero contenere emoderivati infetti).  

Continuando, tra i documenti sulla sicurezza bisogna evidenziare: Verbale della riunione periodica, consegna tesserini di riconoscimento e copia dei documenti di riconoscimento di tutto il personale, consegna ai lavoratori dei DPI (è fondamentale l’atto di consegna controfirmato da parte del dipendente), consegna nei luoghi di lavoro dei DPC ed  eventuali schede tossicologiche e di sicurezza dei prodotti pericolosi utilizzati.

Da quanto sopra si comprende come la produzione cartacea dei documenti da possedere, anche per un’impresa di piccole dimensioni, può diventare notevole, ma vorrei precisare che l’aver svolto in maniera corretta il compito di aver messo in peidi quella documentazione richiesta non significa nulla, se poi quanto scritto su quei fogli non viene minimamente messo in pratica!!!

Mi riferisco a tutti quegli espedienti (ben noti a certi cosiddetti “prenditori”, che preferisco in questa sede non ripetere…) che determinano non solo difficoltà nell’attuare in maniera corretta la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma producono altresì con quella loro negligenza, ripercussioni dolorose non solo ai propri lavoratori, ma anche ahimè a terzi, colpevoli di essere sicuramente nel posto giusto, ma ahimè nel momento sbagliato!!!